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Novità Irpef - Ires
9 Gennaio 2015

Intervento di recupero di un sottotetto: le spese notarili per la costituzione del vincolo pertinenziale sono detraibili

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 118 del 30 dicembre 2014, ha risposto all’istanza di interpello presentata in merito alla detraibilità dall’imposta sui redditi delle spese relative alla redazione di un atto notarile di vincolo unilaterale, nell’ambito di un intervento di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare, l’istante aveva rappresentato all’Agenzia delle Entrate di essere impegnata in lavori di recupero ai fini abitativi di un sottotetto di sua proprietà e di aver conseguito, a tale scopo, regolare permesso di costruzione. Per poter ottenere dal Comune tale permesso di costruzione, l’istante aveva dovuto sostenere la spesa per la redazione di un atto notarile di vincolo unilaterale in favore del Comune medesimo.

L’istante chiedeva di poter detrarre dalla dichiarazione dei redditi il 50 % della spesa predetta.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sulla base della normativa in materia, anche regionale (in particolare, sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale del Piemonte del 6 agosto 1998 in materia di recupero ai fini abitativi dei sottotetti), la redazione dell’atto notarile di vincolo unilaterale non costituisce un atto necessario alla realizzazione dell’intervento edilizio, al quale è subordinato il rilascio del permesso di costruire.

In realtà, l’atto notarile ha la diversa finalità di rendere la parte del sottotetto resa abitabile pertinenza dell’unità immobiliare principale. L’atto in questione determina la riduzione del contributo da corrispondere per il rilascio della concessione edilizia, contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione e detraibile ai fini Irpef quale onere strettamente connesso all’intervento edilizio.

Quindi, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che il costo sostenuto per la redazione dell’atto notarile di costituzione del vincolo pertinenziale, in quanto rilevante per la determinazione dell’importo del contributo suddetto, deve seguire il medesimo regime fiscale del contributo e, pertanto, deve essere ammesso in detrazione.

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