Nell’Ordinanza n. 2967 del 10 febbraio 2014, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’infondatezza del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, sulla base della circostanza che il Giudice, che, nella pronuncia impugnata, aveva affermato la spettanza del rimborso Irap alla contribuente, aveva adeguatamente motivato riguardo alla non sussistenza di una stabile organizzazione a supporto dell’attività della contribuente medesima, medico di base del Servizio Sanitario Nazionale.
In particolare, la Cassazione ha rilevato che l’utilizzazione di due diversi studi da parte della contribuente costituiva soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività professionale autonoma.