Ancora una pronuncia della Cassazione in materia di Irap, in relazione all’esistenza di dipendenti nello studio di un professionista.
La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 4111 del 20 febbraio 2014, ha affermato che la decisione impugnata dal contribuente aveva male applicato i principi affermatisi nella propria giurisprudenza in materia di Irap.
I Giudici di secondo grado, infatti, avevano sostenuto che l’esborso per lavoro dipendente fosse di per sé condizione sufficiente per integrare il presupposto impositivo.
Non avevano, invece, considerato che solo il lavoro dipendente non occasionale, cioè strutturalmente inserito nell’organizzazione del professionista, può assumere rilievo ai fini dell’Irap.