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Novità Irpef - Ires
28 Maggio 2021
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Lavoratori in smart working: il rimborso per connessione internet è reddito imponibile.

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Ancora un quesito in materia di lavoratori in smart working e reddito di lavoro dipendente.

L’istante è una società tra professionisti che intende avviare un programma di smart working, rimborsando ad ogni lavoratore coinvolto il costo della connessione internet tramite chiavetta o abbonamento domestico, al fine di consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza.

Il quesito riguarda la rilevanza di tale rimborso spese ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e la relativa deducibilità ai fini del reddito d’impresa.

La società istante ha sostenuto che questo rimborso spese non costituisca una retribuzione imponibile in capo al lavoratore dipendente. Inoltre, secondo l’istante, si tratterebbe di un costo riguardante le spese per prestazioni di lavoro dipendente e, quindi, integralmente deducibile dal reddito d’impresa.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 371 del 24 maggio 2021, ha ricordato che i redditi di lavoro dipendente sono soggetti al principio di omnicomprensività secondo il quale tutte le somme e tutti i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, costituiscono reddito imponibile per il lavoratore dipendente.

In linea generale, quindi, anche le somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore dipendente a titolo di rimborso spese costituiscono per il lavoratore reddito di lavoro dipendente.

Con una Circolare del Ministero delle Finanze del 1997 è stato precisato che possono essere esclusi da imposizione i rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, ma anticipate dal lavoratore dipendente. Inoltre, con una Risoluzione del 2007, è stato chiarito che le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici sostenuti dal telelavoratore non sono da assoggettare a tassazione, essendo sostenuti per consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che il legislatore, al quarto comma dell’articolo 51 del TUIR, ha individuato le ipotesi in cui le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile. Con una Risoluzione del 2017, è stato poi chiarito che, qualora il legislatore non abbia indicato un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione perché riferibile all’interesse del datore di lavoro, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, affinché il relativo rimborso non concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Nel caso specifico, il rimborso da parte del datore di lavoro non è riferibile all’esclusivo interesse del datore di lavoro, dal momento che riguarderebbe tutte le spese sostenute dal lavoratore per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione internet. Inoltre, il contratto relativo alla connessione internet non sarebbe scelto e stipulato dal datore di lavoro. Attraverso il contratto stipulato dal lavoratore con il gestore, poi, il lavoratore stesso potrebbe accedere a tutte le funzionalità offerte dalla tecnologia oggi presente sul mercato.

Pertanto, sulla base di tutte queste considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il costo relativo alla connessione internet che l’istante intende rimborsare al lavoratore dipendente non è supportato in alcun modo da elementi oggettivi e documentati e, pertanto, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, rileva fiscalmente nei confronti dei dipendenti.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, richiamato la disposizione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (articolo 95) secondo la quale le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità in favore dei lavoratori, salvo l’applicazione dell’articolo 100, comma 1. Tale ultima disposizione prevede che le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti sostenute volontariamente per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nella misura in cui l’attivazione e l’utilizzo della connessione ad internet sia un obbligo implicito della prestazione di lavoro pattuita, il relativo rimborso sia deducibile, ai sensi, appunto, dell’articolo 95 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in quanto assimilabile alle spese per prestazioni di lavoro.

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