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24 Settembre 2021
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Lavori condominiali: chi si accolla le spese, usufruisce del Superbonus e ne risponde in via esclusiva.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante l’applicazione del Superbonus in un condominio.

A presentare istanza di interpello è stata una Pubblica Amministrazione che, a seguito dell’alienazione di alcuni immobili, fa parte di un condominio misto, costituito in parte dai nuovi acquirenti privati ed in parte dalla stessa Amministrazione per gli immobili che non ha ancora venduto.

Alcuni condomini vorrebbero usufruire del Superbonus per gli interventi sulle parti comuni del condominio. L’Amministrazione istante, che non può usufruire di tale agevolazione, ha intenzione di non dare il proprio assenso in assemblea condominiale per la realizzazione dei lavori in questione. L’istante, però, non si opporrà ad una valida deliberazione riguardante l’esecuzione degli interventi purché i condomini che sono favorevoli ai lavori si accollino tutte le relative spese ed esprimano parere favorevole in merito.

L’Amministrazione ha richiesto all’Agenzia delle Entrate se la procedura che intende seguire sia corretta.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 620 del 22 settembre 2021, ha ricordato che il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha modificato la disciplina in materia di Superbonus, introducendo nell’articolo 119 del Decreto “Rilancio” il nuovo comma 9-bis che, poi, è stato nuovamente modificato dalla Legge di Bilancio del 2021. Questo comma prevede che le deliberazioni dell’assemblea del condominio che hanno per oggetto l’approvazione degli interventi ammissibili al Superbonus e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell’edificio. Inoltre, secondo la stessa disposizione, le deliberazioni dell’assemblea condominiale che hanno ad oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato sono valide se approvate con le stesse modalità predette ed a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Quindi, è riconosciuta la possibilità al condomino o ai condomini che abbiano particolare interesse a far eseguire dei lavori nel condominio di manifestare in assemblea condominiale l’intenzione di accollarsi l’intera spesa necessaria per realizzare tali lavori, con la certezza di poter usufruire delle relative agevolazioni fiscali. In caso di non corretta fruizione del Superbonus, ne risponderà esclusivamente il condomino o i condomini che ne hanno fruito.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che i condomini diversi dall’Amministrazione istante possono sostenere interamente le spese per gli interventi programmati nel condominio e possono beneficiare per tali spese del Superbonus, esprimendo parere favorevole nell’ambito di una delibera dell’assemblea condominiale che per essere valida dovrà rispettare quanto disposto dall’articolo 119, comma 9-bis, del Decreto “Rilancio”.

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