Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione delle pensioni erogate a soggetti residenti in Francia.
Nel principio di diritto n. 2 del 6 luglio 2022, viene ricordata la disposizione del Testo Unico in materia di Imposte sui Redditi secondo la quale costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono, quindi, imponibili ai fini Irpef, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati. Inoltre, in base a quanto previsto dallo stesso Testo Unico, le pensioni e gli assegni ad esse assimilabili si considerano prodotti in Italia se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
Con riferimento, invece, alla normativa contenuta nella Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta dall’Italia e dalla Francia nel 1989 e ratificata nel 1992, le pensioni pagate in relazione ad un impiego privato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza di colui che le percepisce, fatta eccezione per le pensioni e le altre somme erogate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, che sono imponibili in tale Stato.
Ma cosa si deve intendere per “sicurezza sociale”? A tal proposito, è stato concordato tra l’Italia e la Francia un elenco di prestazioni pensionistiche che devono considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.
Pertanto, qualora le prestazioni pensionistiche erogate dallo Stato italiano a soggetti residenti in Francia rientrino in tale elenco, esse saranno imponibili in Italia ai fini Irpef.