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Novità Irpef - Ires
8 Aprile 2022
8 Minuti di lettura

Legge di Bilancio per il 2022: i chiarimenti sulle novità in materia di imposte dirette.

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Nella Circolare n. 9 del 1° aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti riguardo alle novità normative introdotte in materia di imposte dirette con la Legge di Bilancio per il 2022.

Nel primo paragrafo della Circolare, sono trattate le questioni relative alla proroga dell’esenzione ai fini Irpef dei redditi agrari e dominicali prevista al comma 25 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2022.

Con la nuova disposizione è stata estesa all’anno 2022 la previsione per la quale non concorrono alla formazione della base imponibile dell’Irpef i redditi dominicali ed agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. L’esenzione dalla tassazione riguarda anche i terreni presi in affitto per curarne la conduzione.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono esclusi dall’esenzione i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale. Possono, invece, beneficiare dell’esenzione le società semplici che attribuiscono per trasparenza i redditi fondiari ai soci persone fisiche con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Il secondo paragrafo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate riguarda la proroga delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di ristrutturazione edilizia e di acquisto di mobili (comma 37 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2022).

In particolare, per quanto riguarda il “bonus mobili”, la disposizione della Legge di Bilancio per il 2022 ha sostituito integralmente la disposizione del Decreto Legge n. 63 del 2013 che disciplinava la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.

I contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per alcuni degli interventi di recupero del patrimonio edilizio potranno beneficiare anche di una detrazione dall’imposta lorda per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi ed i congelatori finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 50 % delle spese sostenute. La detrazione, inoltre, è ora calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 Euro per l’anno 2022 ed a 5.000 Euro per gli anni 2023 e 2024.

La detrazione è riconosciuta se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici. Pertanto, per gli acquisti effettuati nel 2021, è necessario che i lavori siano iniziati dal 1° gennaio 2020, mentre se i lavori sono iniziati nel 2019, la detrazione per l’acquisto di mobili non spetta. Allo stesso modo, per gli acquisti effettuati nel 2022, è necessario che i lavori siano iniziati dal 1° gennaio 2021, mentre se i lavori sono iniziati nel 2020 la detrazione per l’acquisto dei mobili non spetta.

Nel terzo paragrafo della Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla nuova disciplina del “bonus verde” (comma 38 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2022). In virtù delle nuove disposizioni, l’agevolazione in questione è prorogata fino al 2024.

La detrazione è pari al 36 % delle spese documentate e sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Il limite di spesa è di 5.000 Euro all’anno per unità immobiliare residenziale. La detrazione spetta anche per spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro lo stesso importo complessivo di 5.000 Euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Sono da comprendersi nell’ambito di applicazione dell’agevolazione le spese sostenute per la progettazione e la manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi suddetti. La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica di giardini già esistenti e per lavori in economia.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell’anno in cui sono sostenute le spese e negli anni successivi.

Il quarto paragrafo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate riguarda la proroga del “bonus facciate” (comma 39, articolo 1, Legge di Bilancio per il 2022). E’ estesa fino al 31 dicembre 2022 la detrazione relativa al “bonus facciate”. La detrazione è, però, ora riconosciuta nella misura ridotta del 60 %.

Nel quinto paragrafo della Circolare del 1° aprile 2022, sono inseriti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo al bonus affitto per i giovani, previsto al comma 155 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2022. In virtù della nuova disciplina, viene riconosciuta, dal 2022, ai giovani (ossia ai soggetti di età compresa tra i 20 ed i 31 anni non compiuti) con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 Euro che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto un’unità immobiliare o una porzione di essa da destinare a propria residenza, una detrazione di 991,60 Euro per i primi 4 anni di durata del contratto o, se superiore, una detrazione pari al 20 % del canone di locazione, sempre nel limite massimo di 2.000 Euro.

Rispetto alla precedente disciplina, viene, quindi, innalzato il requisito anagrafico per usufruire della detrazione da 30 a 31 anni non compiuti; viene estesa l’applicazione della detrazione al caso in cui la locazione riguardi una porzione dell’unità immobiliare; viene innalzato il periodo di spettanza dell’agevolazione dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purché il conduttore mantenga i requisiti anagrafici e reddituali previsti dalla normativa; viene stabilito che l’immobile per il quale spetta l’agevolazione deve essere destinato a residenza del conduttore (in precedenza veniva richiesto che l’immobile fosse adibito ad abitazione principale del conduttore); viene prevista una detrazione più elevata pari all’importo maggiore tra 991,60 Euro ed il 20 % dell’ammontare del canone di locazione, sempre nel limite di 2.000 Euro.

Il sesto paragrafo della Circolare riguarda le agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio per il 2022 per lo sviluppo dello sport (commi da 185 a 190 dell’articolo 1).

In favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni è previsto che gli utili derivanti dall’esercizio dell’attività commerciale non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Ires e del valore della produzione netta ai fini dell’Irap.

Per poter fruire dell’agevolazione, in ciascun anno, le federazioni sportive devono destinare almeno il 20 % degli utili allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. Proprio per questo, i costi effettivamente sostenuti devono essere rendicontati dalle federazioni sportive e certificati dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle società di revisione incaricate della certificazione dei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento. E’ precisato che l’efficacia di tale agevolazione è subordinata alla prevista autorizzazione della Commissione Europea.

Tra le nuove misure previste dalla Legge di Bilancio per il 2022 vi è anche quella secondo la quale il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro degli impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (cosiddetto “sport bonus”) si applicherà anche nel 2022, soltanto in favore dei soggetti titolari di redditi d’impresa, nel limite complessivo di 13,2 milioni di Euro. Viene confermata la ripartizione in tre quote annuali di pari importo e l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Il settimo paragrafo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate è destinato alla misura di proroga delle agevolazioni fiscali previste per gli eventi sismici (comma 456, articolo 1, Legge di Bilancio per il 2022). In particolare, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni ai fini Irpef ed Ires previste (in precedenza fino al 31 dicembre 2020) per i redditi dei fabbricati situati nei territori delle Regioni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, purché distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate, entro il 31 dicembre 2018, a causa del loro stato di inagibilità totale o parziale.

L’ottavo paragrafo della Circolare riguarda le società di capitali che svolgono attività di locazione immobiliare in via prevalente e che non sono quotate (comma 718, articolo 1, della Legge di Bilancio per il 2022).

Il nono paragrafo della Circolare è destinato alla novità dell’estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il “rientro dei cervelli” (comma 763, articolo 1, della Legge di Bilancio per il 2022).

Con la nuova normativa, è previsto, infatti, che i docenti ed i ricercatori che siano stati iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero o che siano cittadini di uno Stato dell’Unione Europea e che abbiano già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino beneficiari degli incentivi previsti per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero possano optare per l’estensione dell’ambito di applicazione del regime agevolato a otto, undici o tredici periodi d’imposta complessivi, previo versamento di un’imposta forfetaria.

Infine, il decimo paragrafo della Circolare riguarda gli enti sportivi operanti nella Provincia autonoma di Bolzano (comma 1006, articolo 1, della Legge di Bilancio per il 2022) e l’undicesimo paragrafo riguarda il limite dei crediti compensabili (comma 72, articolo 1, della Legge di Bilancio per il 2022).

In virtù delle nuove disposizioni, il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili nel modello F24 o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è stato stabilizzato a regime nella misura di 2 milioni di Euro, a partire dal 2022.

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