Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021 la Legge di Bilancio per il 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Tra le misure fiscali, evidenziamo le seguenti novità riguardo alla tassazione Irpef e Irap:
- Modifiche degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote di tassazione (articolo 1, comma 2, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Si passa da cinque a quattro aliquote Irpef. L’imposta lorda è ora determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 15.000 Euro, 23 %; oltre 15.000 Euro e fino a 28.000 Euro, 25 %; oltre 28.000 Euro e fino a 50.000 Euro, 35 %; oltre 50.000 Euro, 43 %.
- Rimodulazione delle detrazioni d’imposta riconosciute per varie tipologie di reddito posseduto (articolo 1, comma 2, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Tale intervento ha determinato l’avvicinamento delle soglie di reddito, l’aumento delle detrazioni previste e la riduzione della soglia massima richiesta per fruire delle detrazioni stesse (da 55.000 Euro a 50.000 Euro).
- Modifiche alla disciplina del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ossia del cosiddetto “bonus 100 Euro” (articolo 1, comma 3, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). E’ stata ridotta la soglia di reddito sopra la quale l’agevolazione non spetta: da 28.000 Euro a 15.000 Euro. Il trattamento integrativo è comunque riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 Euro, ma non a 28.000 Euro, se la somma di alcune detrazioni individuate dalla nuova norma è di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano queste ultime condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 Euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni suddette e l’imposta lorda.
- Modifiche della disciplina dell’addizionale regionale Irpef (articolo 1, commi 5 e 6, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, il termine per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale da parte delle Regioni dell’eventuale maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione del’addizionale regionale è stato differito al 31 marzo 2022 (invece del 31 dicembre 2021). Inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno trasmettere i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale Irpef richiesta ai fini della pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Economia entro il 13 maggio 2022 (invece che entro il 31 gennaio 2022).
- Modifiche della disciplina dell’addizionale comunale Irpef (articolo 1, comma 7, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni dovranno, per il 2022, modificare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale Irpef.
- Esclusione dell’Irap per le persone fisiche (articolo 1, comma 8, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2022, l’Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni.