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Novità Irpef - Ires
10 Gennaio 2022
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Legge di Bilancio per il 2022: tutte le novità sui bonus per interventi edilizi.

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021 la Legge di Bilancio per il 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Ecco le novità in materia di agevolazioni per interventi edilizi.

  • Novità per il Superbonus (articolo 1, comma 28, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione fiscale del Superbonus spetta ancora per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. In particolare, la detrazione potrà essere applicata nella misura piena del 110 % per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, nella misura del 70 % per le spese sostenute nell’anno 2024, nella misura del 65 % per le spese sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 110 % anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che, alla data del 30 giugno 2022, siano effettuati lavori per almeno il 30 % dell’intervento complessivo. Per gli interventi effettuati dagli Istituti Autonomi Case Popolari e dagli enti con le stesse finalità sociali su immobili di proprietà o gestiti per conto di Comuni adibiti a edilizia residenziale pubblica o dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione può continuare ad essere applicata nella misura del 110 % per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché entro il 30 giugno 2023 siano eseguiti lavori per il 60 % dell’intervento complessivo. Inoltre, per gli interventi effettuati nei Comuni del territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura piena del 110 %. La proroga del Superbonus riguarda anche gli interventi “trainati” eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti”. Il visto di conformità è ora richiesto, oltre che nelle ipotesi di cessione del credito o di sconto in fattura, anche in caso di fruizione della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, tranne quando è presentata direttamente dal contribuente tramite la dichiarazione precompilata o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
  • Opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura (articolo 1, commi 29 e 30, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). L’opzione per l’applicazione dello sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito d’imposta, in riferimento alle spese agevolabili con il Superbonus, potrà essere esercitata in luogo della detrazione in dichiarazione dei redditi fino al 31 dicembre 2025. Per le altre agevolazioni edilizie, la possibilità di esercitare l’opzione è estesa al 31 dicembre 2024. Il visto di conformità dovrà essere richiesto anche nel caso l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito sia esercitata per lavori edilizi diversi da quelli ammessi al Superbonus. Allo stesso modo, diventa obbligatoria l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. Tali obblighi non operano per le opere già classificate come attività di edilizia libera ed agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 Euro eseguiti nelle singole unità immobiliari o nelle parti comuni dell’edificio, tranne per gli interventi relativi al “bonus facciate”. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni. Tra le misure di contrasto alle frodi, è previsto che l’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, possa sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti della comunicazione della cessione che presenta profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
  • Eco bonus, bonus per ristrutturazioni edilizie ed acquisto mobili, sisma bonus (articolo 1, comma 37, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia. Nel caso di contribuenti che usufruiscano della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, è riconosciuta anche la detrazione per le ulteriori spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi ed i congelatori, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto dell’intervento di ristrutturazione. Tale detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 50 % delle spese sostenute. E’ calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 Euro per il 2022 ed a 5.000 Euro per gli anni 2023 e 2024. Gli interventi di ristrutturazione devono essere iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili. La proroga al 31 dicembre 2024 riguarda anche le detrazioni per interventi di adozione di misure antisismiche.
  • Bonus verde (articolo 1, comma 38, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Prorogata fino a tutto il 2024 anche la detrazione riconosciuta nella misura del 36 % per le spese sostenute per la sistemazione a verde delle aree scoperte di immobili privati ad uso abitativo, di pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi, coperture a verde e giardini pensili. La detrazione spetta anche per gli interventi di questo tipo realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali.
  • Bonus facciate (articolo 1, comma 39, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Estesa a tutto il 2022 la detrazione per gli interventi finalizzati al recupero ed al restauro delle facciate esterne di edifici esistenti situati nelle zone A o B. La misura della detrazione è stata, però, ridotta dal 90 % al 60 %.
  • Bonus per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 1, comma 42, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). E’ stata introdotta una nuova detrazione Irpef in relazione alle spese per interventi finalizzati al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Le spese devono essere sostenute nel corso del 2022. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 50.000 Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno; non superiore a 40.000 Euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; non superiore a 30.000 Euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
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