E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 la Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), contenente una serie di nuove regole di rilevanza fiscale.
Evidenziamo qui, in particolare, le novità fiscali relative alle abitazioni:
- la proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione fiscale del 65 % per gli interventi di riqualificazione energetica (articolo 1, comma 3, Legge n. 205/2017). La detrazione in questione è, però, ridotta al 50 % per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto. La detrazione è riconosciuta nella misura del 50 % anche per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 30.000 Euro. Sono, invece, esclusi da tale detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza inferiore alla classe A di prodotto. La detrazione fiscale si applica nella misura del 65 % in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII) o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a compensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro. La detrazione del 65 % è prevista, altresì, in caso di acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione.
- l’introduzione di una nuova tipologia di spese che possono beneficiare della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (articolo 1, comma 3, Legge n. 205/2017). Si tratta delle spese per l’acquisto e la posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, entro un valore massimo della detrazione di 100.000 Euro. E’ necessario, inoltre, per beneficiare di tale detrazione, che gli interventi conducano ad un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 %.
- la possibilità della cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale anche per gli interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari, e non soltanto per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali (articolo 1, comma 3, Legge n. 205/2017).
- il riconoscimento, alle spese relative ad interventi su parti comuni di edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che siano finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, in alternativa alle altre detrazioni, di una detrazione nella misura dell’80 %, qualora gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 %, qualora gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori (articolo 1, comma 3, Legge n. 205/2017). Le detrazioni in questione sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo e sono applicabili ad un ammontare delle spese non superiore a 136.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
- l’applicabilità di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica anche agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, ed agli istituti con le medesime finalità sociali (articolo 1, comma 3, Legge n. 205/2017).
- la proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione fiscale del 50 % per le spese per interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 1, comma 3, Legge n. 205/2017).
- l’applicabilità delle detrazioni previste per gli interventi di adozione di misure antisismiche anche agli Istituti autonomi per le case popolari (articolo 1, comma 3, Legge n. 205/2017).
- la proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione fiscale del 50 % prevista per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati (articolo 1, comma 3, Legge n. 205/2017). La proroga della detrazione riguarda le ipotesi nelle quali gli interventi di ristrutturazione siano stati iniziati dal 1° gennaio 2017.
- il riconoscimento di una nuova detrazione fiscale (il cosiddetto “bonus verde”), per l’anno 2018, pari al 36 % delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 Euro per unità immobiliare ad uso abitativo, che siano state sostenute e siano rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi, in caso di interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private, di realizzazione di impianti di irrigazione e di pozzi, di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (articolo 1, comma 12, Legge n. 205/2017). La detrazione in questione è applicabile anche per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali. Le spese devono essere sostenute con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni e la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese ed in quelli successivi.
- la proroga fino al 2019 della cedolare secca al 10 % per i contratti di locazione a canone concordato (articolo 1, comma 16, Legge n. 205/2017).
- la modifica dell’ambito di applicazione delle detrazione fiscale per i canoni di locazione versati dagli studenti universitari “fuori sede”. La detrazione ora spetta, a regime, agli studenti universitari che sono iscritti ad un corso di laurea presso un’Università situata in un Comune distante rispetto al Comune di residenza almeno 100 km e comunque situata in un Comune di una Provincia diversa da quella di residenza (articolo 1, comma 23, Legge n. 205/2017). La diversa regola dell’applicabilità della detrazione, agli studenti residenti in aree montane o disagiate, anche in caso di iscrizione in un’Università situata in un Comune della stessa Provincia di quella di residenza e comunque ad una distanza di almeno 50 km, trova applicazione limitatamente al 2017 ed al 2018 (questa diversa regola per le zone montane e disagiate era stata introdotta dal Decreto fiscale per il 2018).
- il riconoscimento della detrazione fiscale del 19 % dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari ad uso abitativo (articolo 1, comma 768, Legge n. 205/2017). Le assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi relativamente ad immobili ad uso abitativo, inoltre, saranno esenti dall’imposta sulle assicurazioni (articolo 1, comma 769, Legge n. 205/2017). La detrazione e l’esenzione sono previste esclusivamente per le polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2018.
- l’introduzione di una norma di interpretazione autentica della disciplina dell’Iva agevolata del 10 % per le prestazioni relative ad interventi di recupero edilizio (articolo 1, comma 19, Legge n. 205/2017). In base a tale interpretazione, l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito di tali prestazioni deve essere effettuata in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale. Per valore di tali beni, inoltre, deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale concluso dalle parti contraenti, che deve tenere conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione, e che comunque non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. E’ stato, inoltre, precisato che la fattura che viene emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo che sono forniti nell’ambito dell’intervento.