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4 Gennaio 2019

Legge di Bilancio per il 2019: un’imposta forfettaria per i pensionati esteri

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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 la Legge di Bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) che è entrata in vigore il primo giorno del nuovo anno. Nella Legge di Bilancio sono numerose le disposizioni in ambito fiscale.

Tra le nuove disposizioni, evidenziamo quella che ha introdotto l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Sud Italia (articolo 1, commi 273 e seguenti, Legge n. 145 del 2018). L’opzione, quindi, riguarda esclusivamente coloro che percepiscono pensioni estere.

In particolare, l’imposta sostitutiva riguarda i pensionati che trasferiscono la residenza fiscale in uno dei Comuni appartenenti alle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti. I redditi che possono essere assoggettati all’imposta sostitutiva sono i redditi di qualsiasi categoria percepiti da fonte estera o prodotti all’estero. L’imposta sostitutiva è della misura del 7 % per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione.

L’opzione per l’imposta sostitutiva non può essere esercitata dalle persone fisiche che siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello nel quale l’opzione diviene efficace. Inoltre, il trasferimento deve avvenire da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a partire da tale periodo d’imposta. L’opzione sarà valida per i cinque periodi d’imposta successivi a quello nel quale è divenuta efficace.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

E’ prevista la possibilità della revoca dell’opzione da parte del contribuente. Gli effetti dell’opzione cessano, inoltre, nel caso in cui sia accertata l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa o il venir meno di essi. Gli effetti dell’opzione cessano, altresì, in ogni caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva. La revoca o la decadenza dall’opzione impediscono l’esercizio di una nuova opzione.

E’ possibile anche manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva per i redditi prodotti in alcuni Stati esteri. Ne dovrà essere data specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione o con successiva modifica dell’opzione medesima. Per i redditi prodotti in questi Stati si applicherà il regime ordinario.

Nei periodi d’imposta di validità dell’opzione, i soggetti che sono assoggettati all’imposta sostitutiva non sono tenuti alla presentazione del quadro RW, destinato al monitoraggio degli investimenti e delle attività finanziarie all’estero, e beneficiano dell’esenzione dal pagamento dell’IVIE (l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero) e dell’IVAFE (l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero).

Le risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall’applicazione di questa nuova imposta sostitutiva costituiranno la dotazione di un Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici del Mezzogiorno. Questo Fondo sarà finalizzato al finanziamento delle Università che hanno sede nelle Regioni del Sud Italia in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche.

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