Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 la Legge di Bilancio per l’anno 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022).
Evidenziamo qui alcune novità riguardanti alcune imposte sostitutive dell’Irpef.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL REGIME FORFETARIO (articolo 1, comma 54, Legge n. 197 del 2022).
In materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, è previsto l’innalzamento del limite di ricavi o compensi per l’accesso o la permanenza in tale regime da 65.000 a 85.000 Euro l’anno.
Inoltre, è previsto che il regime forfetario cessi di avere applicazione dall’anno stesso nel quale i ricavi o i compensi percepiti risultino essere superiori a 100.000 Euro. In questo caso, è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento di tale limite. Negli altri casi in cui è superato il limite di 85.000 Euro, ma si rimane al di sotto dei 100.000 Euro, l’applicazione del regime forfetario cessa, come in precedenza, dall’anno successivo a quello in cui si verifica il superamento del limite.
NUOVA FLAT TAX INCREMENTALE PER LE PERSONE FISICHE CON PARTITA IVA NON IN REGIME FORFETARIO (articolo 1, commi da 55 a 57, Legge n. 197 del 2022).
Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, potranno applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite in via ordinaria dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15 % su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 Euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 % di quest’ultimo ammontare (comma 55).
E’ stabilito che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’Irpef e relative addizionali per il 2024, si dovrà assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la tassazione sostitutiva (comma 57).
TASSAZIONE SOSTITUTIVA PER LE MANCE IN ALBERGHI E RISTORANTI (articolo 1, commi da 58 a 62, Legge n. 197 del 2022).
Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori dal datore di lavoro costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 %, entro il limite del 25 % del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (comma 58).
Qualora le disposizioni vigenti, relative al riconoscimento della spettanza o alla determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si dovrà tener conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva (comma 59). L’imposta sostitutiva dovrà essere applicata dal sostituto d’imposta (comma 60).
Tali disposizioni trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 Euro (comma 62).
DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA’ DEI LAVORATORI DIPENDENTI (articolo 1, comma 63, Legge n. 197 del 2022).
L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali per i premi di risultato e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa, nel corso del 2023, fino ad un massimo di 3.000 Euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari nell’anno precedente di redditi non superiori a 80.000 Euro è ridotta dal 10 % al 5 %.