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10 Febbraio 2023
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Legge di Bilancio per il 2023: nuove regole per assegnazione, cessione ed estromissione agevolata dei beni delle imprese.

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 la Legge di Bilancio per l’anno 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022).

Evidenziamo qui le nuove regole per l’assegnazione o cessione agevolata ai soci dei beni delle società e per l’estromissione agevolata dei beni immobili dal patrimonio delle imprese individuali al patrimonio privato degli imprenditori. Nuove regole anche per l’affrancamento delle quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio e delle polizze assicurative.

ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA AI SOCI DI BENI DELLE SOCIETA’ (articolo 1, commi da 100 a 105, Legge n. 197 del 2022). Le nuove regole valgono per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa o beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

I soci devono risultare iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2022 o devono essere iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2023 in forza di un titolo di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

Le stesse regole valgono anche per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici (comma 100).

In virtù delle nuove regole, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, nel caso di trasformazione, del valore dei beni posseduti all’atto della trasformazione, ed il loro costo fiscalmente riconosciuto viene applicata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8 % o del 10,5 % per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 % (comma 101).

Per le cessioni e le assegnazioni ai soci agevolate, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (comma 104).

Le società che si avvalgono dell’assegnazione o della cessione agevolata dei beni ai soci devono versare il 60 % dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023 (comma 105).

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEI BENI IMMOBILI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI (articolo 1, comma 106, Legge n. 197 del 2022). E’ prevista nuovamente la possibilità di avvalersi dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa affinché siano ricondotti nel patrimonio privato dell’imprenditore. L’estromissione agevolata riguarda i beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022 e può essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 maggio 2023.

L’imposta sostitutiva da versare è pari all’8 % della differenza tra il valore normale (o catastale) del bene immobile ed il valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 novembre 2023 (il 60 % dell’importo dovuto) ed entro il 30 giugno 2024 (il restante 40 %). Gli effetti dell’estromissione decorrono comunque fin dal 1° gennaio 2023.

AFFRANCAMENTO DI QUOTE DI OICR E DI POLIZZE ASSICURATIVE (articolo 1, commi da 112 a 114, Legge n. 197 del 2022). In base alle nuove regole, i redditi di capitale ed i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 14 %, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione (comma 112).

L’opzione deve essere resa entro la data del 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 settembre 2023 dai soggetti intermediari che ricevono la provvista dal contribuente. Qualora manchi un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 dal contribuente che provvede anche al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi (comma 113).

Per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, i redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 ed i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall’impresa di assicurazione a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 %. L’imposta sostitutiva deve essere versata dall’impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. La provvista dell’imposta sostitutiva deve essere fornita dal contraente. I contratti per i quali è esercitata l’opzione in questione non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Le regole suddette, inoltre, non possono trovare applicazione ai contratti di assicurazione la cui scadenza sia prevista entro il 31 dicembre 2024 (comma 114).

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