Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, sono state emanate alcune disposizioni di attuazione del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (Manovra correttiva per il 2017).
In particolare, nel Provvedimento in questione sono individuate le modalità con le quali i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare e coloro che gestiscono portali telematici che mettono in contatto i soggetti che intendono locare degli immobili con i soggetti che sono alla ricerca di immobili da locare, devono assolvere gli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati e di versamento della ritenuta, in relazione alle cosiddette “locazioni brevi”.
I soggetti tenuti agli adempimenti previsti dalla “Manovra correttiva”, residenti e non residenti nel territorio italiano, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati: nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo del corrispettivo lordo ed indirizzo dell’immobile. Qualora i contratti conclusi riguardino il medesimo immobile ed il medesimo locatore, la comunicazione può anche essere effettuata in forma aggregata. La comunicazione deve avvenire attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, secondo le tecniche di trasmissione che verranno pubblicate in un secondo momento.
Per quanto riguarda i soggetti non residenti, questi, se hanno una stabile organizzazione in Italia, adempiono agli obblighi di comunicazione attraverso tale stabile organizzazione. Se, invece, i soggetti non residenti tenuti ad effettuare tale comunicazione non hanno una stabile organizzazione in Italia dovranno avvalersi di un rappresentante fiscale in Italia.
La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.
Inoltre, i medesimi soggetti sono tenuti ad operare la ritenuta del 21 % sull’ammontare dei corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, qualora essi stessi intervengano nei pagamenti o incassino i corrispettivi. La ritenuta deve essere operata al momento del pagamento al beneficiario. Se il beneficiario non esercita l’opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
La ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale è stata operata, mediante modello F24. Deve, inoltre, essere dichiarata e certificata. Nel Provvedimento, è precisato che i soggetti che operano la ritenuta adempiono gli obblighi di comunicazione suddetti attraverso la certificazione stessa. Si ricorda che, con la Risoluzione n. 88 del 5 luglio 2017, sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento della ritenuta e per il recupero delle eventuali eccedenze di versamento.
Anche per quanto riguarda gli obblighi connessi alla ritenuta, i soggetti non residenti assolvono tali obblighi tramite la stabile organizzazione in Italia o, in mancanza, tramite un rappresentante fiscale nominato in Italia.
I soggetti interessati dagli obblighi di comunicazione dei dati e di effettuazione della ritenuta sono tenuti, altresì, a conservare gli elementi posti a fondamento delle informazioni da comunicare ed i dati dei pagamenti nei quali sono intervenuti o dei corrispettivi incassati, per il periodo di tempo previsto dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 per l’eventuale accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.