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19 Aprile 2019

Mancata trasmissione all’ENEA dei dati degli interventi di risparmio energetico: non si perde il diritto alla detrazione

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla detrazione fiscale prevista per gli interventi volti al risparmio energetico.

In particolare, è stato richiesto all’Agenzia delle Entrate di conoscere quali siano le conseguenze derivanti dalla mancata trasmissione all’ENEA delle informazioni riguardanti gli interventi che comportano risparmio energetico e se tale inadempimento determini la revoca della detrazione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 46 del 18 aprile 2019, ha ricordato che, dal 1° gennaio 2018, devono essere trasmessi all’ENEA i dati relativi ad alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione fiscale.

Proprio allo scopo di consentire la trasmissione di tali informazioni, l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l’Agenzia delle Entrate, ha realizzato un sito web dedicato. Attraverso questo sito, è data la possibilità ai contribuenti di trasmettere le informazioni relative agli interventi effettuati, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo di essi.

L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che, dal momento che tale sito web è stato reso disponibile dal 21 novembre 2018, per gli interventi la cui data di ultimazione dei lavori o di collaudo sia compresa tra il 1° gennaio 2018 ed il 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni decorre comunque dall’ultima data.

Successivamente, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato mandato all’ENEA di pubblicare un avviso sul sito web per concedere una proroga del termine relativo alla trasmissione dei dati per l’anno 2018 alla data del 1° aprile 2019.

La trasmissione delle informazioni non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione fiscale, ma soltanto gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Inoltre, devono essere trasmesse le informazioni relative all’acquisto, nel 2018, di elettrodomestici di classe energetica A+, collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato dal 1° gennaio 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, richiamato il parere del Ministero dello Sviluppo Economico secondo il quale la trasmissione all’ENEA delle informazioni riguardanti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non venga effettuata, la perdita del diritto alla detrazione, dal momento che non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui non si provveda a tale adempimento.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato di condividere il parere del Ministero dello Sviluppo Economico.

Inoltre, ha fatto riferimento al Decreto interministeriale del 18 febbraio 1998 nel quale sono indicati gli adempimenti da porre in essere ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in questione e nel quale sono elencati i casi tassativi di diniego della detrazione. Tra tali casi non è compresa la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni all’ENEA.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, che, in assenza di una specifica previsione normativa, deve escludersi che la mancata o tardiva trasmissione dei dati all’ENEA comporti la perdita del diritto alla detrazione fiscale.

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