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Novità Irpef - Ires
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2 Febbraio 2024
4 Minuti di lettura

Attività accessorie e agevolabili per le navi

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In data 3 gennaio 2024, è stato delineato un elenco dettagliato delle attività accessorie che possono godere di agevolazioni fiscali, corrispondenti all’80% del reddito, derivanti dall’utilizzo delle navi iscritte nei registri dell’Unione Europea (Ue). Questo riconoscimento è previsto dall’articolo 4, comma 2, del Decreto Legge n. 457/1997.

Le attività accessorie agevolabili comprendono una vasta gamma di servizi. Quali cinema, spa, parrucchiere, gioco d’azzardo, imbarco e sbarco passeggeri, carico e scarico merci, e altre attività connesse. Questa determinazione è stata effettuata dal decreto del 22 novembre 2023 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023.

Soggetti beneficiari che utilizzano le navi nei registri UE

I soggetti beneficiari di queste agevolazioni sono coloro che risiedono, sia residenti che non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. I quali utilizzano navi iscritte nei registri Ue o nello Spazio economico europeo, o ancora navi con bandiera di Stati dell’Unione europea. Oppure dello Spazio economico europeo destinate esclusivamente a traffici commerciali internazionali, annotate nell’apposito elenco (articolo 6-ter, comma 2, del Dl n. 457/97).

Le attività per le quali si estendono i benefici reddituali includono la vendita di beni e servizi a bordo, contratti di subappalto o franchising. Oltre a operazioni di gestione commerciale, servizi amministrativi e assicurativi legati al trasporto di merci e passeggeri, e altre connesse come l’imbarco e sbarco passeggeri, il carico e scarico merci, e i trasporti terrestri adiacenti a quelli marittimi.

Limite di quota di agevolazione

Tuttavia, è importante notare che la quota agevolabile non deve superare il 50% dei ricavi totali ammissibili derivanti dall’utilizzo della nave. Allo stesso modo, non sono considerati nel perimetro agevolativo i redditi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso o di servizi non consumati a bordo. Per rientrare nei benefici, i ricavi devono essere debitamente annotati nelle scritture contabili.

Ulteriori dettagli sulle navi iscritte nei registri, destinate a traffici commerciali internazionali e le relative modalità applicative e autorizzative, sono specificati in due decreti aggiuntivi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, entrambi datati 21 novembre 2023.

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