Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione del Superbonus in caso di lavori condominiali.
A presentare istanza di interpello è un condominio che intende effettuare un intervento di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione dell’intero edificio condominiale. L’istante ha precisato che è stato riconosciuto a livello regionale un contributo per la ricostruzione dell’edificio a seguito dei danni subiti per il sisma del 2012. Tale contributo non coprirà interamente le spese necessarie per l’intervento di ricostruzione progettato.
Per la ricostruzione dell’edificio sono previsti degli interventi di tipo “trainante” (interventi strutturali e di isolamento termico riguardanti le parti comuni dell’edificio) ed interventi “trainati” sulle singole unità immobiliari provviste di riscaldamento (sostituzione di infissi e oscuranti). Tali interventi comporteranno un miglioramento di due classi energetiche. Inoltre, le spese che eccedono il contributo regionale riconosciuto per la ricostruzione a seguito dell’evento sismico non sono state oggetto di altre agevolazioni fiscali in favore dei condomini.
Ai fini dell’applicazione del Superbonus, l’attestato di prestazione energetica da predisporre prima dell’intervento può essere redatto successivamente alla comunicazione di inizio lavori (già presentata nel mese di giugno del 2021), considerando che i lavori non sono ancora cominciati? Può essere applicata la proroga al 31 dicembre 2025 del Superbonus prevista ai commi 8-bis e 8-ter dell’articolo 119 del “Decreto Rilancio”?
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 584 del 9 dicembre 2022, ha, in primo luogo, richiamato la normativa in materia e, poi, precisato, in merito al primo quesito posto dal condominio istante, che la risposta implica delle valutazioni tecniche che esulano dalla sua competenza, in quanto si riferiscono all’applicazione del Decreto Legislativo n. 192 del 2005 (che disciplina l’attestato di prestazione energetica) e del “Decreto Requisiti” (Decreto interministeriale del 6 agosto 2000) riguardante i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.
Riguardo al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’articolo 119, comma 8-ter, del “Decreto Rilancio” del 2020 secondo il quale per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus al 110 % spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, eccedenti altri contributi che siano stati concessi.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, tra i chiarimenti contenuti in una sua Risoluzione del 15 febbraio 2022 vi è anche quello in base al quale la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione fiscale nella misura piena del 110 % riguarda gli interventi ammessi al Superbonus che siano effettuati dai soggetti elencati al comma 8-bis dell’articolo 119 del “Decreto Rilancio” e realizzati in edifici residenziali, anche condominiali, o in unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra il danno dell’immobile e l’evento sismico, situati in uno dei Comuni dei territori interessati dagli eventi sismici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Pertanto, il Condominio istante potrà beneficiare del Superbonus nella misura piena del 110 % per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per l’importo eccedente il contributo ottenuto dalla Regione per la ricostruzione post-sisma, sempre che gli interventi prospettati siano effettuati su un edificio per il quale sia stato accertato il nesso causale tra i danni subiti e l’evento sismico e nel rispetto di ogni altra condizione ed adempimento previsto dalla normativa in materia di Superbonus.