La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 19593 del 17 settembre 2014, ha confermato le pronunce di primo e secondo grado con le quali erano state respinte le eccezioni sollevate dalla società contribuente riguardo alla legittimità dell’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria a seguito del disconoscimento di alcuni costi. In particolare, tali costi, portati in deduzione dalla società, riguardavano l’aumento del canone di affitto dell’azienda.
L’incremento del canone non era previsto in una scrittura privata registrata e, quindi, era privo di una data certa.
I Giudici d’Appello avevano, inoltre, rilevato che tra la società locatrice e la società locataria vi erano dei rilevanti legami, in quanto i rispettivi rappresentanti legali erano parenti. L’aumento del canone, poi, non risultava dal bilancio e dalla nota integrativa della società e, secondo quanto sostenuto nella pronuncia impugnata dalla contribuente dinanzi alla Cassazione, aveva finalità elusive anche sulla base di altri elementi, quale la mancata registrazione dell’operazione nel libro giornale.
La Cassazione, come detto, ha confermato le conclusioni dei Giudici di secondo grado, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.