Il Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015, contenente diverse misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2015.
Il primo articolo del Decreto riguarda gli accordi preventivi che possono essere conclusi dalle imprese che svolgono attività internazionale con l’Agenzia delle Entrate.
Il secondo articolo del Decreto prevede la possibilità, per le imprese che intendono effettuare investimenti in Italia di ammontare non inferiore a trenta milioni di Euro e che abbiano ricadute occupazionali significative nell’attività in cui avviene l’investimento e durature, di presentare un’istanza di interpello riguardo al trattamento fiscale del piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che sono state ipotizzate per la realizzazione dell’investimento.
L’istanza di interpello può riguardare la valutazione preventiva dell’assenza di abuso del diritto o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l’accesso a regimi o istituti previsti dall’ordinamento tributario.
La risposta motivata all’istanza di interpello è resa per iscritto dall’Agenzia delle Entrate entro 120 giorni, prorogabili, nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori informazioni, per altri 90 giorni. Se la risposta non perviene nei termini previsti, si deve ritenere che l’Amministrazione finanziaria concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettati dal richiedente.
In base a quanto previsto al terzo comma dell’articolo 2, il contenuto della risposta vincola l’Amministrazione finanziaria. Ogni atto di qualsiasi genere emanato dall’Amministrazione finanziaria in difformità al contenuto della risposta è nullo. L’Amministrazione finanziaria conserva gli ordinari poteri di controllo esclusivamente per questioni diverse da quelle oggetto del parere.
E’ anche previsto che l’Amministrazione finanziaria pubblichi annualmente la sintesi delle interpretazioni rese a seguito di tale tipo di interpello che rivestano un interesse generale.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo, dovrà essere emanato un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale saranno individuate le modalità applicative di tale interpello. Entro 10 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale, dovrà essere pubblicato un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale verrà individuato l’ufficio competente al rilascio della risposta ed alla verifica della corretta applicazione della risposta medesima. Dalla data di emanazione del Provvedimento, le disposizioni del Decreto Legislativo che regolano la nuova forma di interpello troveranno applicazione.
Con l’articolo 3 del Decreto Legislativo, sono introdotte alcune modifiche alla tassazione dei dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
All’articolo 4 del Decreto, inoltre, sono previste delle nuove regole riguardo al trattamento degli interessi passivi ai fini del calcolo del reddito di impresa.
L’articolo 5 contiene delle nuove disposizioni in materia di costi black list e di valore normale, l’articolo 6 in materia di consolidato nazionale, l’articolo 7 riguardo alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, l’articolo 8 riguardo alla disciplina delle società controllate e collegate estere.
Ancora, in materia fiscale, l’articolo 9 prevede un nuovo limite di deducibilità delle spese di rappresentanza, l’articolo 11 introduce la sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all’estero, l’articolo 12 individua i valori rilevanti ai fini fiscali degli attivi e dei passivi in caso di trasferimento delle imprese in Italia, l’articolo 13 una nuova disciplina della deducibilità delle perdite su crediti.
Nell’articolo 14 è disciplinata l’opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle stabili organizzazioni all’estero delle imprese residenti in Italia.
L’articolo 15 del Decreto prevede un credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
All’articolo 16, infine, è introdotto un regime speciale di tassazione del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che hanno trasferito la propria residenza dopo almeno cinque anni di permanenza all’estero.