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Novità Irpef - Ires
3 Febbraio 2022
4 Minuti di lettura

Nuovi scaglioni Irpef: modifiche anche all’addizionale regionale.

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Con la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 2 del 1° febbraio 2022 sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina dell’addizionale regionale Irpef, alla luce delle novità introdotte con la Legge di Bilancio per il 2022.

In particolare, la Legge di Bilancio per il 2022 ha apportato delle modifiche riguardo agli scaglioni di reddito ai quali fare riferimento per applicare le aliquote Irpef. Ai cinque scaglioni di redditi previsti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021 si sono sostituiti i quattro scaglioni di reddito previsti dalla nuova normativa: uno scaglione fino a 15.000 Euro; uno scaglione oltre 15.000 Euro e fino a 28.000 Euro; uno scaglione oltre 28.000 Euro e fino a 50.000 Euro; uno scaglione oltre 50.000 Euro.

Come precisato nella Risoluzione del 1° febbraio 2022, dal momento che l’addizionale regionale Irpef è determinata applicando un’aliquota, fissata dalla Regione nella quale il contribuente ha la propria residenza, al reddito complessivo rilevante ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, la nuova articolazione degli scaglioni applicata ai fini Irpef ha effetti anche per la determinazione dell’addizionale regionale Irpef.

La normativa in materia prevede che le Regioni possano stabilire aliquote dell’addizionale regionale Irpef differenziate esclusivamente in relazione a scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’Irpef.

La Legge di Bilancio per il 2022 ha, quindi, stabilito che, proprio per garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni dell’Irpef, il termine per pubblicare le aliquote delle addizionali regionali applicabili per l’anno 2022 è differito al 31 marzo 2022.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno adeguare la disciplina delle addizionali regionali Irpef applicabili dall’anno 2022 al nuovo quadro normativo statale attraverso un’apposita legge. Tale legge dovrà essere pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma entro il 31 marzo 2022.

Inoltre, entro il 13 maggio 2022, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno trasmettere i dati rilevanti per la determinazione delle addizionali regionali Irpef ai fini della relativa pubblicazione sul sito web del Dipartimento delle Finanze.

Le Regioni che intendono mantenere l’applicazione dell’aliquota unica dell’addizionale regionale Irpef non devono assolvere agli adempimenti sopra descritti e possono procedere direttamente all’inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo in questione nell’apposita applicazione disponibile nell’area riservata del portale dedicato al federalismo fiscale, fermo restando che anche in questo caso vale il termine del 13 maggio 2022.

Se poi l’ente territoriale ha modificato la disciplina dell’addizionale regionale Irpef con una propria legge approvata prima del 31 dicembre 2021, dovrà essere approvata una nuova legge nella quale sia disposta un’articolazione delle aliquote dell’addizionale regionale Irpef che tenga conto degli scaglioni di reddito dell’Irpef stabiliti con la nuova disciplina.

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