Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 1 del 3 febbraio 2025, nell’ambito di un parere giuridico. L’Amministrazione finanziaria ha precisato che, secondo la normativa nazionale e la Convenzione internazionale sul controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi, il palladio rientra tra i metalli fiscalmente rilevanti per il calcolo delle plusvalenze. Di conseguenza, i guadagni derivanti dalla vendita del palladio rientrano nella categoria dei “redditi diversi” e sono soggetti all’imposta del 26%, come previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del TUIR.
Caso specifico di associazione in riferimento al palladio
La precisazione arriva in risposta a un quesito posto da un’associazione, che chiedeva se, oltre a oro, argento e platino, anche il palladio dovesse essere considerato un metallo prezioso ai fini fiscali. Il riferimento normativo principale è il Decreto Legislativo n. 251/1999 e il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150), che definiscono i metalli preziosi ai fini della loro identificazione e commercializzazione.
In passato, la circolare n. 165/1998 aveva indicato che, nell’ambito del regime fiscale delle plusvalenze, i metalli preziosi considerati erano “a titolo esemplificativo” oro, argento e platino, senza menzionare esplicitamente il palladio. Questo ha generato dubbi sull’eventuale esclusione di quest’ultimo dalla disciplina fiscale prevista dall’articolo 67 del TUIR.
Plusvalenze da vendita di palladio soggette a imposta
Tuttavia, la normativa sui “titoli e marchi” conferma una definizione più ampia di metalli preziosi, includendo non solo oro, argento e platino, ma anche il palladio. Inoltre, la Convenzione internazionale sul controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi, in vigore in Italia dal 15 dicembre 2023, ribadisce che i metalli preziosi riconosciuti sono il platino, l’oro, il palladio e l’argento, con il platino considerato il più prezioso.
Alla luce di queste disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il riferimento della circolare del 1998 fosse solo esemplificativo e non restrittivo. Pertanto, il palladio deve essere incluso tra i metalli preziosi soggetti alla normativa fiscale in questione.
Le plusvalenze derivanti dalla cessione del palladio, sia allo stato grezzo che monetato, rientrano tra i redditi diversi e sono soggette all’imposta sostitutiva del 26%, in conformità con l’articolo 67 del TUIR.