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21 Settembre 2018

Passaggio dal regime semplificato al regime forfetario: non opera il vincolo triennale di permanenza

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Nella Risoluzione n. 64 del 14 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha riportato la risposta ad un interpello riguardo all’applicabilità del regime forfetario da parte dei contribuenti che abbiano optato per il regime semplificato.

Nel caso specifico, la contribuente istante, pur possedendo i requisiti per accedere al regime forfetario, dal 2015 aveva svolto l’attività di parrucchiera in regime di contabilità semplificata, senza, peraltro, esercitare la relativa opzione nella dichiarazione Iva, ma semplicemente assumendo un comportamento concludente. Per il 2017, l’istante aveva, poi, nella dichiarazione annuale Iva presentata nel 2018, optato per il regime semplificato previsto dal comma 5 dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973. L’istante intendeva applicare il regime forfetario a partire dall’anno d’imposta 2018 e si poneva il dubbio di poterlo fare, data l’esistenza del vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato per il quale aveva optato.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, evidenziato che la contribuente ha, dal 2015, adottato il regime contabile semplificato previsto dall’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo il quale coloro che, nel periodo d’imposta precedente, hanno svolto attività d’impresa o di lavoro autonomo senza superare la soglia di 400.000 Euro, in caso di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, o di 700.000 Euro, in caso di imprese aventi ad oggetto altre attività, sono esonerati per l’anno successivo alla tenuta delle scritture contabili. La contribuente istante ha, inoltre, determinato il reddito, ai fini delle imposte sui redditi, applicando le disposizioni dell’articolo 66 del TUIR, destinate, appunto, alle imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata.

Nel 2017, poi, la contribuente istante, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2017, ha determinato il reddito secondo il cosiddetto “criterio di cassa”, avvalendosi della semplificazione prevista dalla normativa in materia (articolo 18, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973) secondo la quale, previa opzione vincolante per almeno tre anni, i contribuenti possono tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative agli incassi ed ai pagamenti. In questo caso, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella nella quale è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la scelta operata, fin dal 2015, dalla contribuente di avvalersi del regime contabile semplificato non la vincola alla permanenza triennale nel regime prescelto. Non rileva neanche che la contribuente abbia, nel 2017, determinato il reddito secondo il criterio di cassa ed optato per la presunzione della coincidenza tra la data della registrazione e la data dell’incasso o del pagamento delle fatture. Il vincolo triennale relativo a questa opzione, infatti, opera soltanto per coloro che rimangono nel regime semplificato e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che l’istante può passare dal regime semplificato al regime forfetario senza dover rispettare alcun vincolo triennale di permanenza e, quindi, fin dall’anno d’imposta 2018.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che l’omessa indicazione, nella dichiarazione Iva per il 2015, dell’opzione per il regime semplificato (applicabile in via ordinaria alle imprese minori), non è vincolante ai fini dell’efficacia del regime prescelto, in quanto è sufficiente il comportamento concludente, ma costituisce pur sempre una violazione sanzionabile, che l’istante può sanare attraverso il ravvedimento operoso.

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