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4 Dicembre 2015

Patent Box: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 36 del 1° dicembre 2015, ha fornito i primi chiarimenti in materia di “Patent Box”.

Nella Circolare, è, in primo luogo, ricordato che la Legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata (cosiddetto “Patent Box”) per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, di processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Lo scopo di questo nuovo regime è stato individuato in quello di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Secondo tale nuovo regime, i soggetti titolari di reddito d’impresa, compresi i soggetti non residenti in Italia, ma con stabile organizzazione nel nostro Paese e che siano residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali vi sia un effettivo scambio, possono beneficiare di una parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali suddetti.

Nella Circolare, è precisato che l’opzione non deve necessariamente essere esercitata con riferimento a tutti i beni immateriali dei quali dispongano i soggetti che richiedono l’agevolazione.

Inoltre, è evidenziato che, per i primi due periodi d’imposta di applicazione del nuovo istituto, per l’esercizio dell’opzione deve essere utilizzato un modello che è estremamente semplificato e contiene prevalentemente informazioni di natura anagrafica. In questo modo, viene data la possibilità a tutte le imprese interessate di esercitare l’opzione, anche se non sono ancora in grado, al momento dell’esercizio dell’opzione, di valutare se ricorrono le condizioni previste dalla normativa e se l’opzione è conveniente economicamente.

Se in un momento successivo all’esercizio dell’opzione, non dovesse essere più possibile o conveniente operare la variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai fini della fruizione dell’agevolazione, non vi sarà alcuna conseguenza per il contribuente.

Inoltre, nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo all’ipotesi nella quale l’utilizzo dei beni immateriali comporti delle perdite e non dei redditi. L’impresa che ha esercitato l’opzione per il regime di “Patent Box” potrà rinviare gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi nei quali il bene immateriale sarà produttivo di reddito. In particolare, le perdite saranno computate a riduzione del reddito lordo agevolabile (ossia dell’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al singolo bene immateriale) sino al loro completo esaurimento.

In questi casi, conclude l’Agenzia delle Entrate, la concreta fruizione della tassazione agevolata si verificherà nel momento in cui il bene immateriale genererà dei redditi depurati dalle eventuali perdite pregresse prodotte nella vigenza del regime opzionale.

Ulteriori indicazioni sono fornite dall’Agenzia delle Entrate riguardo ai casi di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda).

Infine, l’ultimo paragrafo della Circolare è dedicato alla procedura di ruling, ossia alla procedura volta al raggiungimento di un accordo preventivo, tra l’Amministrazione finanziaria e le imprese interessate all’agevolazione, per la determinazione del contributo economico dei beni immateriali alla produzione del reddito, delle perdite, delle quote di reddito agevolabile e delle plusvalenze. Tale procedura è in alcuni casi obbligatoria ed in altri casi opzionale. 

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