Il documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul nuovo regime fiscale delle plusvalenze per le società ed enti con soggetti non residenti, introdotto con la legge di Bilancio 2024.
Plusvalenze da partecipazioni qualificate
La circolare n. 17 del 29 luglio 2024 descrive il nuovo regime relativo alle plusvalenze da partecipazioni qualificate detenute da società ed enti commerciali non residenti, come previsto dall’articolo 1, comma 59, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (legge di Bilancio 2024), che ha inserito il comma 2-bis nell’articolo 68 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Questo nuovo regime uniforma la tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) a quella prevista per i soggetti residenti in Italia, in linea con il diritto comunitario.
Imposta sul reddito delle società residenti
Il comma 2-bis si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse le partecipazioni in società semplici e quelle che rientrano nelle disposizioni dell’articolo 68, comma 4, del TUIR. Tale regime si applica a società ed enti commerciali non residenti che non hanno una stabile organizzazione in Italia, ma che sono residenti in un Paese UE o SEE e sono soggetti ad un’imposta sul reddito delle società in quello Stato, a condizione che soddisfino i requisiti previsti dall’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del TUIR (regime PEX – Participation Exemption).
Plusvalenze su imposte di residenti e non residenti
Il regime interessa società ed enti commerciali residenti in Stati UE o SEE, purché siano soggetti ad un’imposta sul reddito delle società simile all’IRES italiana, e abbiano una forma giuridica analoga a quella delle società italiane con scopo commerciale. Se tali soggetti possiedono una stabile organizzazione in Italia, la partecipazione ceduta non deve essere legata né contabilmente né funzionalmente a tale stabile organizzazione, ma deve riferirsi all’entità non residente.
Cessione onerosa e plusvalenze
Le plusvalenze rilevanti sono quelle derivanti dalla cessione onerosa di partecipazioni qualificate, negoziate sia in mercati regolamentati che non quotate, come indicato nell’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR. Restano escluse le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società semplici e in soggetti residenti o localizzati in Paesi black list, a meno che non si dimostri la sussistenza dell’esimente. Le obbligazioni convertibili, invece, non rientrano nel regime, salvo che si trasformino in partecipazioni qualificate.
Applicazione del regime fiscale
Per l’applicazione del regime fiscale, le partecipazioni cedute devono rispettare i requisiti dell’articolo 87 del TUIR, in particolare devono essere classificate come immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. I soggetti che adottano principi contabili internazionali, le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono agli strumenti finanziari non detenuti per la negoziazione, come previsto dall’articolo 85, comma 3-bis del TUIR.
Mentre i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili locali, la classificazione adottata nel bilancio sarà valida a condizione che sia conforme alla direttiva UE n. 2013/34. La circolare specifica che il momento rilevante per verificare il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi è quello in cui si perfeziona l’effetto traslativo della cessione, indipendentemente da quando venga liquidato il corrispettivo.
Calcolo delle plusvalenze realizzate
La plusvalenza realizzata, calcolata sul 5% del totale, deve essere sommata al valore corrispondente di eventuali minusvalenze della stessa categoria. Le minusvalenze non dedotte nell’anno possono essere riportate nei successivi quattro anni, fino al 5% delle plusvalenze future.
Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2024, e sono soggette a un’imposta sostitutiva del 26%, come previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997. Il documento dell’Agenzia precisa che le indicazioni fornite non precludono l’applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.