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Novità Irpef - Ires
Scritto da:
13 Dicembre 2024
4 Minuti di lettura

Polizze vita: nessuna detrazione se escluse dal reddito imponibile

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I premi delle polizze vita versati dal datore di lavoro possono essere detratti dal dipendente solo se tali importi sono stati inclusi nel reddito imponibile del lavoratore e, quindi, tassati. Questo principio è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 218 del 6 novembre 2024, facendo riferimento anche alla risoluzione n. 391/2007.

Il caso specifico delle polizze vita

Un datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, sostiene che i propri dipendenti dovrebbero avere diritto a una detrazione del 19% sui premi assicurativi da lui versati, pur ritenendo che tali premi non debbano concorrere alla formazione del reddito imponibile. Questa posizione si basa sull’interpretazione che il temporaneo innalzamento dei limiti di detrazione disposto dalla legge per gli anni 2023 e 2024 non escluda esplicitamente tale beneficio.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Dopo aver analizzato le norme che regolano la tassazione del reddito da lavoro dipendente (articolo 51 del Tuir), l’Agenzia ha richiamato la circolare n. 326/1997, che specifica quali premi assicurativi sono soggetti a tassazione. Ad esempio:

  • Soggetti a tassazione: premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra-professionali.
  • Esclusi da tassazione: premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali.

La stessa circolare chiarisce che per i fringe benefits, l’importo tassabile deve essere calcolato considerando il totale percepito dal dipendente, al netto di quanto lo stesso abbia contribuito per beni o servizi ricevuti, includendo tutti i rapporti di lavoro intrattenuti nell’anno. Inoltre, se è prevedibile che il valore complessivo dei fringe benefits superi il limite consentito, il datore di lavoro deve applicare la ritenuta già dal primo pagamento che causa il superamento.

Condizioni per la Detrazione

Ai fini della detrazione fiscale prevista dall’articolo 15, comma 1, del Tuir, il lavoratore può detrarre il 19% dei premi per assicurazioni che coprono:

  • Rischio di morte o invalidità permanente superiore al 5%.
  • Rischio di non autosufficienza negli atti della vita quotidiana, purché l’impresa assicurativa non possa recedere dal contratto.

Tuttavia, per beneficiare della detrazione è necessario che l’onere sia stato sostenuto direttamente dal contribuente e rimasto effettivamente a suo carico. Nel caso di premi versati dal datore di lavoro, questi sono detraibili solo se inclusi nel reddito imponibile del dipendente, come chiarito nella risoluzione n. 391/E del 2007.

Se i premi assicurativi non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore, essi non possono essere detratti. Questo principio è coerente con quanto già indicato nella risoluzione n. 391/2007, che limita la detrazione ai soli importi tassati in capo al dipendente.

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