L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante il trattamento fiscale da applicare ai premi di risultato erogati da un’impresa a partecipazione pubblica.
A porre il quesito è una società a controllo pubblico. La società è tenuta a svolgere la parte più consistente della propria attività con i soci o con le collettività rappresentate dai soci nel territorio di riferimento dei soci stessi. Lo scopo della società è quello di garantire una continuità nei servizi pubblici offerti e non anche quello di realizzare un utile netto da ripartire tra i soci. La contrattazione collettiva aziendale prevede l’erogazione ai dipendenti della società di un premio di risultato annuale.
Il quesito riguarda l’applicabilità al premio di risultato in questione della tassazione agevolata prevista dalla Legge di Stabilità per il 2016. Il dubbio sorge in quanto il Decreto attuativo della disciplina in materia sembra presupporre che gli obiettivi ed i criteri relativi ai premi di risultato siano riconducibili ad un’attività di tipo commerciale e/o finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 296 del 14 aprile 2023, ha ricordato che la Legge di Stabilità per il 2016 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10 % sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
La Legge di Bilancio per il 2023 ha stabilito che l’aliquota dell’imposta sostitutiva per i premi e le somme erogati nel 2023 sia ridotta al 5 %.
I criteri ai quali devono essere legati i premi di risultato devono essere definiti dalla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, che deve prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
L’erogazione dei premi di risultato deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali. Salvo diversa previsione, per contratti collettivi si devono intendere i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria. Tali contratti devono comunque individuare i criteri di misurazione degli incrementi il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
Il trattamento agevolato dei premi di risultato risulta, però, riservato ai lavoratori del settore privato. E’ stato chiarito che sono escluse dall’agevolazione in questione le Amministrazioni Pubbliche. Il beneficio può essere attribuito anche in relazione ai premi erogati ai dipendenti da enti del settore privato che non svolgano attività di natura commerciale.
Con riferimento al caso descritto nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la società istante è una società in house a partecipazione pubblica che rientra nella tipologia delle società a controllo pubblico. La società in questione non rientra, pertanto, tra le Amministrazione Pubbliche in senso stretto. Conseguentemente, qualora sia raggiunto uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale, è applicabile il regime agevolato previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016, nel rispetto dei criteri e delle condizioni in essa stabiliti.