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Novità Irpef - Ires
28 Gennaio 2022
3 Minuti di lettura

Premi di risultato riferibili all’anno precedente: si applica la tassazione ordinaria.

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Quale trattamento fiscale applicare ad alcuni compensi erogati ai dipendenti nell’anno successivo a quello di maturazione?

A presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è un datore di lavoro che eroga ai propri dipendenti un premio di risultato, un’indennità di responsabilità ed un incremento di efficienza aziendale in base a quanto previsto dal Testo unico consolidato riguardante il regolamento del personale adottato nel 2018.

Il premio di risultato erogato spetta al personale dipendente in ragione del contributo apportato ai risultati conseguiti dall’unità di appartenenza e l’importo di esso, oltre alla ripartizione tra le diverse unità organizzative, sono stabiliti entro il 31 dicembre di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali. Il premio di risultato è già ampiamente regolamentato dal Testo unico e la delibera dell’istante in merito interviene soltanto a definire la misura di esso e la sua ripartizione annuale. La corresponsione ai dipendenti del premio di risultato è necessariamente posticipata.

Quanto all’indennità di responsabilità, essa è prevista per il Vice Segretario Generale, per i Direttori Generali e per i Responsabili di direzioni e di unità organizzative, in ragione del riscontro positivo del raggiungimento degli obiettivi assegnati. A differenza del premio di risultato, per l’erogazione dell’indennità in questione non deve necessariamente intervenire uno specifico provvedimento dell’istante, a meno che non vi sia una variazione degli importi inizialmente stabiliti.

L’incremento di efficienza aziendale per il personale dipendente è quantificato applicando un parametro percentuale concordato annualmente con le organizzazioni sindacali allo stipendio annuo lordo. La somma corrisposta a tale titolo è soggetta, secondo quanto precisato dallo stesso istante, alla imposizione ordinaria, se liquidata nello stesso anno al quale si riferisce, e soggetta all’imposizione con la caratteristica di “anno precedente” se liquidata successivamente alla conclusione dell’anno di riferimento. La liquidazione del compenso viene effettuata in un’unica soluzione entro il terzo mese successivo a quello in cui viene concordata con le organizzazioni sindacali la misura definitiva dell’incremento di efficienza aziendale.

Tutte queste somme erogate ai dipendenti dall’istante possono essere assoggettate a tassazione separata oppure sono assoggettabili soltanto a tassazione ordinaria?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 49 del 25 gennaio 2022, ha richiamato la disciplina contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi secondo la quale sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di leggi, di contatti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Quindi, le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini dell’applicazione della tassazione separata sono situazioni di tipo giuridico, rispetto alle quali è esclusa l’esistenza di un accordo tra le parti riguardo ad un rinvio strumentale nel pagamento delle somme spettanti, o oggettive situazioni di fatto che impediscono di pagare le somme riconosciute come spettanti entro i limiti di tempo ordinari.

L’applicazione della tassazione separata deve comunque essere esclusa quando la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo è da considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici che occorrono per l’erogazione degli emolumenti stessi.

Se ricorre una delle cause giuridiche previste dalla disciplina in materia non è necessaria alcuna indagine riguardo al ritardo nella corresponsione, per valutare se si tratta o meno di un ritardo fisiologico rispetto ai tempi tecnici che occorrono per l’erogazione degli emolumenti. Un’indagine di questo tipo, invece, deve essere sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto.

In tutte queste ipotesi ci si riferisce sempre comunque ad un ritardo nell’erogazione degli emolumenti al personale.

Nel caso descritto nell’istanza di interpello, l’erogazione delle somme al personale dipendente a titolo di premio di produttività e di indennità di responsabilità avviene in base a modalità già stabilite nel Testo unico consolidato sul personale. Si tratta di somme che sono fisiologicamente corrisposte nell’anno successivo rispetto a quello di maturazione e che, quindi, devono essere assoggettate a tassazione ordinaria.

Per quanto riguarda le somme riconosciute a titolo di incremento di efficienza aziendale, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che si tratta, anche in questo caso, di somme da assoggettare a tassazione ordinaria perché la definizione degli importi da erogare avviene sempre sulla base delle disposizioni del Testo unico consolidato sul personale nel quale è già previsto che la corresponsione possa avvenire nell’anno successivo a quello di maturazione. Non può parlarsi, quindi, di ipotesi di ritardo nell’erogazione delle somme dalla quale potrebbe derivare l’applicazione della tassazione separata.

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