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Novità Irpef - Ires
17 Settembre 2021
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Previdenza complementare: deducibili anche i contributi versati dal datore di lavoro.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante la deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare.

A presentare l’istanza di interpello è un Ente che opera come sostituto d’imposta. I dubbi posti riguardano il corretto trattamento fiscale da applicare ai contributi di previdenza complementare a carico del datore di lavoro e del lavoratore dipendente, alla luce di quanto disposto dall’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e dall’articolo 8, comma 4, del Decreto Legislativo n. 252 del 2005.

La seconda disposizione prevede che sono deducibili i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, entro il limite di 5.164,57 Euro, mentre la disposizione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede che sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente i contributi versati alle forme pensionistiche complementari. Il quesito è: i contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili indipendentemente dal soggetto che li sostiene oppure è deducibile soltanto la quota versata dal lavoratore?

Secondo l’Ente istante, sarebbero deducibili dal reddito complessivo soltanto i contributi a carico del lavoratore dipendente.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 589 del 15 settembre 2021, ha richiamato l’evoluzione della disciplina in materia ed i chiarimenti forniti con i documenti di prassi. In particolare, ha evidenziato che, al comma 4 dell’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 252 del 2005, viene utilizzata l’espressione “somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro” e che essa deve essere intesa non nel senso di limitare la deducibilità alle somme versate congiuntamente dai due soggetti, ma nel senso di considerare anche le somme versate singolarmente o dall’uno o dall’altro soggetto (lavoratore / collaboratore o datore di lavoro / committente).

Una diversa interpretazione contrasterebbe con la finalità della disciplina che è quella di favorire il ricorso alla previdenza complementare, riconoscendo una piena libertà di scelta riguardo alla forma previdenziale e all’ammontare del contributo da versare.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di importo di 5.164,57 Euro, anche se sono stati versati dal datore di lavoro.

Entro la predetta soglia, il sostituto d’imposta dovrà effettuare la deduzione dei contributi a carico del lavoratore e non effettuare la ritenuta sui contributi a carico del datore di lavoro.

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