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Novità Irpef - Ires
1 Febbraio 2019

Programma “Erasmus Plus”: l’esenzione delle borse di studio vale solo per gli studenti

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di consulenza giuridica riguardante le BORSE DI STUDIO erogate nell’ambito del programma “ERASMUS PLUS”.

Agli studenti che partecipano al programma “Erasmus Plus” è riconosciuta l’esenzione, ai fini Irpef ed Irap, delle relative borse di mobilità internazionale che usufruiscono del cofinanziamento nazionale.

Il dubbio sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di estendere il regime agevolativo riconosciuto ai fini Irpef anche al personale docente ed amministrativo e la possibilità di applicare l’esenzione Irap alle istituzioni di istruzione superiore che erogano tali borse di studio.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 6 del 31 gennaio 2019, ha affermato che, in base a quanto stabilito dalla normativa in materia, è prevista l’esenzione dall’Irpef delle borse di studio per la mobilità internazionale erogate in favore degli studenti delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano al programma “Erasmus Plus”, così come è prevista l’esenzione dall’Irap per i soggetti che erogano tali borse di studio.

Le stesse conclusioni non possono essere affermate nel caso in cui, nell’ambito del medesimo programma comunitario, siano erogate delle somme in favore del personale docente ed amministrativo.

Dal momento che le disposizioni che prevedono esenzioni in materia tributaria devono essere interpretate in maniera restrittiva, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che possano essere estesi al personale docente ed amministrativo i benefici fiscali previsti dalla normativa.

Il personale docente ed amministrativo, inoltre, è titolare di reddito di lavoro dipendente e non di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, come le somme corrisposte a titolo di borsa di studio.

Le somme erogate in favore del personale docente ed amministrativo sono  da considerarsi imponibili ai fini Irap, al pari delle retribuzioni erogate al personale dipendente.

Quanto al trattamento fiscale delle borse di mobilità per il tirocinio post laurea, qualora tali somme non rappresentino per gli studenti un incentivo di carattere economico a sostegno di una loro specifica attività di studio, ma siano assegnate soltanto per garantire il buon esito del progetto, e qualora si tratti di rimborsi spese, anche forfettari, di modico valore, non assumono rilevanza reddituale ai fini Irpef.

Più in generale, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, qualora non si presentino le condizioni sopra specificate, valgono comunque i chiarimenti forniti in passato secondo i quali le somme percepite dai tirocinanti a titolo di rimborso delle spese da loro sostenute per eseguire gli incarichi ricevuti sono imponibili.

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