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11 Ottobre 2024
4 Minuti di lettura

Proroga del regime “impatriati” anche per chi ha usufruito del regime “neo residenti”

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Un cittadino italiano, che ha lavorato negli Stati Uniti per 10 anni e che nel 2019 è rientrato in Italia, ha usufruito per il triennio 2019-2021 del regime per neo residenti (art. 24-bis del TUIR) e successivamente, nel periodo 2022-2023, del regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16 del D.lgs n. 147/2015). Tale cittadino potrà beneficiare dell’estensione quinquennale concessa agli impatriati dal decreto Crescita (art. 5, comma 2-bis del D.L. n. 34/2019).

Proroga regime impatriati il caso specifico

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 159 del 22 luglio 2024, ha chiarito che la normativa sugli impatriati non vieta l’alternanza tra i due regimi agevolativi in diversi anni fiscali, a condizione che non vi sia cumulo.

Il contribuente ha precisato che, al momento del suo rientro in Italia, aveva i requisiti per beneficiare sia del regime speciale per impatriati che di quello per neo residenti. Inoltre, dopo aver usufruito del regime sui neo residenti, ha provveduto a revocare tale opzione e, nel novembre 2022, ha acquistato un immobile a uso residenziale.

Applicazione del regime impatriati per altri cinque anni

L’Agenzia ricorda che, con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 dell’art. 5, comma 2-bis del decreto Crescita, è stata data la possibilità a chi ha trasferito la residenza in Italia per lavoro di prolungare l’applicazione del regime impatriati per ulteriori cinque anni, previo pagamento di un importo calcolato come segue:

  • Il 10% dei redditi da lavoro dipendente e autonomo agevolabili, se al momento dell’opzione si ha almeno un figlio minorenne o si è acquistato un immobile in Italia nei 12 mesi precedenti o entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione;
  • Il 5% dei redditi da lavoro dipendente e autonomo agevolabili, se si hanno almeno tre figli e si è acquistato un immobile in Italia.

Le modalità per esercitare l’opzione sono state definite dal provvedimento del 3 marzo 2021.

Regime neo residenti con imposta sostitutiva

L’Agenzia richiama anche il regime opzionale per i neo residenti (art. 24-bis del TUIR), che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero da persone fisiche che si trasferiscono in Italia, a patto che non siano stati fiscalmente residenti nel Paese per almeno 9 dei 10 anni precedenti l’inizio della validità dell’opzione. L’opzione può essere revocata ma non rinnovata.

La circolare n. 17/2017 specifica inoltre che i regimi agevolativi per i lavoratori rientrati in Italia sono esclusivi e non cumulabili. È quindi possibile esercitare l’opzione per il regime sui neo residenti, revocarla, e successivamente accedere al regime impatriati, applicando quest’ultimo anche per gli anni di imposta successivi.

I casi particolari e la risposta dell’agenzia sul regime impatriati

In particolare, chi è rientrato in Italia prima del 2020 può prolungare il regime impatriati per altri periodi fiscali esercitando l’opzione prevista dal comma 2-bis dell’art. 5 del decreto Crescita, anche se nel 2019 non ha utilizzato il regime impatriati, avendo invece optato per il regime neo residenti. La circostanza che il contribuente abbia beneficiato del regime impatriati per almeno alcuni degli anni del primo quinquennio agevolato consente di estendere l’agevolazione.

Nel caso specifico, il contribuente, avendo rispettato i requisiti per il regime impatriati nel 2019 e avendo acquistato un immobile nel 2022, potrà beneficiare della proroga quinquennale del regime impatriati, anche se nel 2019 ha usufruito del regime per neo residenti (art. 24-bis del TUIR).

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