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1 Marzo 2014

Quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia: chiarimenti sulla nuova disciplina fiscale

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Nella Circolare n. 4 del 24 febbraio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito alla nuova disciplina introdotta dal Decreto Legge n. 133 del 30 novembre 2013 e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 riguardo alle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia.

In primo luogo, nella Circolare è stato evidenziato come, con le nuove norme, operi l’obbligo per i partecipanti al capitale della Banca d’Italia di iscrivere le quote di partecipazione nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione (portafoglio di trading).

Tale inquadramento deve essere effettuato a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 novembre 2013 (data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 133 del 2013).

I destinatari della disciplina, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, sono sia soggetti che rientrano nell’ambito della disciplina del reddito d’impresa, sia soggetti che non vi rientrano, come l’Inps.

Riguardo all’ambito oggettivo di applicazione della nuova disciplina, questo comprende tutte le quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia, così come incrementato a seguito dell’operazione di utilizzo delle riserve statutarie, prevista dal medesimo Decreto Legge n. 133 del 2013.

L’iscrizione delle quote di partecipazione deve avvenire ai “medesimi valori”, ossia al valore nominale delle quote di nuova emissione (25.000 Euro per ciascuna quota di partecipazione).

A seguito dell’individuazione di un valore della partecipazione pari al valore nominale viene a determinarsi un disallineamento rispetto al valore fiscale ascrivibile alle quote precedentemente iscritte in bilancio.

La nuova disciplina prende atto di tale disallineamento e prevede l’obbligo di riallineare i valori mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile è stata individuata in quella prevista per la disciplina di rivalutazione e riallineamento dei beni d’impresa e delle partecipazioni, ed in particolare dei beni non ammortizzabili, ossia l’aliquota del 12 %.

Anche le modalità di versamento di tale imposta sostitutiva sono le medesime di quelle previste per la disciplina di rivalutazione e riallineamento dei beni d’impresa e delle partecipazioni. Quindi, l’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre rate con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi d’imposta successivi.

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