L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in materia di applicazione dei nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.
L’istante, imprenditore ittico, svolge due diverse attività: un’attività con relativo reddito determinato secondo le regole dell’articolo 32 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (reddito agrario) ed un’attività d’impresa il cui reddito è indicato nel quadro RG della dichiarazione dei redditi (reddito d’impresa).
L’istante ritiene che entrambe le attività ricadano nel medesimo settore di applicazione ai fini degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità, in una situazione come questa, nella quale sono presenti tipologie di reddito tra loro diverse che rientrano nel medesimo ambito ai fini ISA, di ricadere in una causa di esclusione dell’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 418 del 18 ottobre 2019, ha affermato chiaramente che la prima attività svolta dall’istante, il cui reddito è riconducibile a quello agrario, non rientra nel campo di applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, in quanto non si tratta di attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Ai fini degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, pertanto, rileva una sola attività il cui reddito è determinato secondo le regole applicabili al reddito d’impresa, in relazione all’esercizio della quale potrà trovare regolare applicazione il relativo Indice Sintetico di Affidabilità fiscale.