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Novità Irpef - Ires
1 Aprile 2022
4 Minuti di lettura

Regime agevolato per lavoratori impatriati: la promozione al rientro in Italia non è sufficiente.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo quesito in tema di regime speciale per i lavoratori impatriati.

Il dipendente della società istante è un cittadino italiano laureato, inizialmente inquadrato come impiegato di settimo livello, poi distaccato presso una consociata francese con sede di lavoro a Parigi. Il 1° gennaio 2021 il dipendente è rientrato in Italia ed il nuovo ruolo rivestito prevede l’inquadramento come quadro. Dopo 3 anni nei quali non ha avuto la residenza fiscale in Italia, il dipendente, nel 2021, ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia con l’intenzione di mantenerla anche negli anni successivi.

Il dipendente soddisfa i requisiti richiesti per poter accedere al regime agevolato per i lavoratori impatriati?

Nel parere espresso dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 159 del 28 marzo 2022, è stata richiamata la disciplina in materia. In particolare, è stato evidenziato che tale disciplina non regola espressamente la posizione dei soggetti distaccati all’estero che rientrano in Italia. E’ stata richiamata in merito una Circolare del 2017 nella quale era stato chiarito che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati distaccati all’estero non possono fruire del regime agevolato tenendo conto della situazione di continuità con la precedente situazione lavorativa occupata in Italia.

Con altro documento di prassi, è stato, però, anche precisato che questa posizione restrittiva non esclude la possibilità di valutare specifiche ipotesi nelle quali il rientro in Italia non sia la conseguenza della naturale scadenza del distacco all’estero, ma sia determinato da altri elementi che possano essere considerati come funzionali alle ragioni alla base della normativa che prevede il regime agevolato.

Questo avviene, ad esempio, quando il distacco è stato più volte prorogato e la durata nel tempo ha determinato un affievolimento dei legami del lavoratore con l’Italia ed un effettivo radicamento all’estero. Altra ipotesi è quella in cui il rientro in Italia del dipendente non sia in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia ed il dipendente assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in virtù delle maggiori competenze ed esperienze acquisite all’estero.

In queste ipotesi, le particolari condizioni del rientro in Italia non impediscono al lavoratore che è stato in posizione di distacco all’estero di accedere al regime agevolato per i lavoratori impatriati.

Tra i chiarimenti forniti nei precedenti documenti di prassi, vi è anche quello secondo il quale il regime agevolato non spetta nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, qualora sussista lo stesso contratto di lavoro e il rientro avvenga presso lo stesso datore di lavoro. Al contrario, qualora l’attività lavorativa svolta dal lavoratore rientrato in Italia sia una nuova attività lavorativa svolta in virtù di un nuovo contratto di lavoro, diverso rispetto al contratto che regolava il rapporto di lavoro in Italia prima del distacco, potrà essere applicato il regime agevolato dal periodo d’imposta nel quale il lavoratore ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia.

Il regime agevolato non è comunque applicabile qualora il lavoratore, pur in presenza di un nuovo contratto di lavoro, rientri in una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio italiano prima del distacco all’estero. Questo avviene, ad esempio, quando le condizioni contrattuali rimangono di fatto immutate.

Sono state individuati anche degli indici della presenza di una condizione di continuità sostanziale, come il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo contratto, il riconoscimento dell’anzianità dalla data della prima assunzione, l’assenza di un periodo di prova, le clausole che prevedono che non siano liquidati i ratei della tredicesima maturati ed il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo contrattuale, le clausole che prevedono espressamente che alla fine del periodo di distacco all’estero il lavoratore sarà reinserito nell’organizzazione della società distaccante e che torneranno a trovare applicazione i termini e le condizioni di lavoro in vigore prima del distacco.

Qualora, invece, le condizioni oggettive del nuovo contratto di lavoro richiedono l’instaurazione di un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove situazioni giuridiche soggettive ed un cambiamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, potrà trovare applicazione il regime agevolato per i lavoratori impatriati.

Con riferimento al caso specifico descritto nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il rientro in Italia del lavoratore sembra realizzarsi al termine naturale del periodo di distacco all’estero. E’ anche vero che, nella lettera di rimpatrio, viene riconosciuto al lavoratore un nuovo ruolo con conseguente aumento della remunerazione e con l’assegnazione allo stesso lavoratore di somme a titolo di ristoro delle spese sostenute per la ricollocazione personale e familiare presso la nuova sede di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, evidenziato che, indipendentemente dal nuovo ruolo assunto dal lavoratore dipendente al rientro in Italia, in virtù anche delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate durante il periodo di distacco all’estero, ed indipendentemente dalla revisione della retribuzione, i termini e le condizioni contrattuali, così come il datore di lavoro, rimangono di fatto immutati.

Dal momento che vi è una continuità nelle condizioni contrattuali applicate al lavoratore prima e dopo l’espatrio, può affermarsi che la posizione lavorativa assunta dal medesimo dipendente sia in continuità rispetto alla precedente posizione lavorativa. Pertanto, manca quella discontinuità lavorativa che consente l’accesso al regime agevolato in questione.

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