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Novità Irpef - Ires
22 Aprile 2022
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Regime forfetario: chi trasferisce la residenza in Italia senza cambiare attività, non beneficia dell’aliquota ridotta.

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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’applicazione del regime forfetario.

Il contribuente che ha presentato istanza di interpello vorrebbe beneficiare del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge n. 190 del 2014.

L’istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di essere residente da più di tre anni in un Paese estero nel quale ha svolto un’attività professionale con partita Iva estera. Vorrebbe ora trasferirsi in Italia continuando la stessa attività professionale per gli stessi clienti esteri. Chiuderebbe la posizione Iva all’estero e ne aprirebbe una nuova nel nostro Paese, con opzione per il regime forfetario.

Potrebbe fruire dell’aliquota del 5 % prevista per le nuove attività produttive?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 197 del 20 aprile 2022, ha richiamato la disposizione della Legge n. 190 del 2014 secondo la quale non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti, ad eccezione dei contribuenti che sono residenti in un Paese dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio italiano redditi che costituiscono almeno il 75 % del reddito complessivamente prodotto.

Inoltre, la disciplina in materia prevede che, per favorire l’avvio di nuove attività, l’aliquota applicabile è del 5 % per il primo esercizio e per i quattro esercizi successivi se il contribuente non ha esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare, e l’attività da svolgere non costituisce, in nessun modo, la mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Con riferimento al caso descritto nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il Paese estero nel quale l’istante ha lavorato e vissuto non rientra tra gli Stati dell’Unione Europea, né tra quelli aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo. Pertanto, il contribuente istante potrà applicare il regime forfetario nel 2022 soltanto se trasferirà effettivamente la sua residenza in Italia in tempo per poter essere considerato fiscalmente residente nel nostro Paese nell’anno in corso (e sempre che, naturalmente, soddisfi tutti gli altri requisiti indicati nella normativa che regola il regime forfetario).

Riguardo alla nascita di una nuova iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non può essere assimilata ad una nuova iniziativa l’ipotesi nella quale l’attività mantiene le stesse caratteristiche e semplicemente viene svolta in Italia, invece che nel Paese estero, a seguito del trasferimento del contribuente nel nostro Paese.

Quindi, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, il contribuente istante potrà applicare il regime forfetario, ma non potrà beneficiare dell’aliquota ridotta del 5 % prevista per l’avvio di nuove attività. E’ lo stesso istante, infatti, ad aver affermato che intende proseguire la stessa attività svolta nel Paese estero e che tale attività sarà destinata agli stessi clienti alla quale era rivolta prima del trasferimento in Italia.

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