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Novità Irpef - Ires
14 Giugno 2019

Regime forfettario: non si applica ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo quesito riguardo all’applicazione del regime forfettario.

L’istante è iscritto al registro dei revisori legali e svolge esclusivamente l’attività di sindaco/revisore. Per tale attività, ha percepito nel 2018 circa 40.000 Euro. I redditi conseguiti sono stati considerati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

A gennaio del 2019, l’istante ha aperto la partita Iva con il codice ATECO previsto per i servizi forniti dai revisori contabili. L’istante intende applicare il regime forfettario.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 186 dell’11 giugno 2019, ha ricordato che il regime forfettario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, un’arte o una professione in forma individuale che siano in possesso del requisito previsto dalla normativa vigente (rispetto della soglia di reddito dei 65.000 Euro annuali) e che non incorrano in una delle cause ostative all’applicazione del regime in questione.

Riguardo al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che i redditi percepiti dall’istante nello svolgimento in via esclusiva dell’attività di sindaco sono da qualificare come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che questi compensi percepiti per lo svolgimento degli incarichi di sindaco/revisore, in quanto qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non possono beneficiare della tassazione prevista nell’ambito del regime forfettario.

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