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Novità Irpef - Ires
24 Marzo 2022
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Regime lavoratori impatriati: il distacco all’estero e la continuità contrattuale al rientro ne escludono l’applicazione.

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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime speciale per i lavoratori impatriati.

I chiarimenti derivano dalla presentazione di un’istanza di interpello da parte di una società che intende applicare ad un suo dipendente il regime speciale per i lavoratori impatriati. Il dipendente è stato assunto come dirigente, responsabile della filiale americana della società. Ne è stato disposto contestualmente il distacco all’estero per tre anni. Al termine del periodo di tre anni, il distacco è stato prorogato prima nel 2017 e poi nel 2019 ed è ancora in corso.

In caso di rientro in Italia, il dipendente potrà accedere al regime agevolato in questione?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 119 del 17 marzo 2022, ha ricordato che il regime speciale per i lavoratori impatriati è destinato ai lavoratori che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, che non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti al trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni e che svolgono la loro attività lavorativa prevalentemente in territorio italiano.

L’Agenzia delle Entrate ha poi richiamato i chiarimenti sulla normativa in materia forniti con una Circolare del 28 dicembre 2020. In particolare, in tale Circolare è stato chiarito che, nell’ipotesi di distacco all’estero del lavoratore con successivo rientro in Italia, il regime agevolato non spetta in presenza dello stesso contratto con lo stesso datore di lavoro. La preclusione riguarda anche l’ipotesi in cui il distacco all’estero sia stato disposto contestualmente all’assunzione del lavoratore, come nel caso descritto nell’istanza di interpello.

Il rapporto di lavoro del dipendente della società istante, al rientro nel nostro Paese, sarà regolato dallo stesso contratto stipulato al momento dell’assunzione. Il rientro avverrà presso il medesimo datore di lavoro che aveva assunto inizialmente il lavoratore.

Dai chiarimenti forniti in materia, emerge che l’impossibilità, prevista in generale in queste ipotesi, di accedere al regime agevolato non esclude che siano valutate ipotesi specifiche nelle quali il rientro in Italia non sia la conseguenza della naturale scadenza del distacco, ma sia determinato da altri elementi funzionali alle finalità della disciplina in questione.

L’Agenzia delle Entrate ha comunque confermato che, nel caso specifico descritto nell’istanza di interpello, l’esistenza di una continuità delle condizioni contrattuali presenti al momento dell’espatrio non permette al dipendente della società istante di accedere al regime agevolato previsto per i lavoratori impatriati.

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