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Novità Irpef - Ires
27 Maggio 2022
4 Minuti di lettura

Relatori esteri di un convegno in Italia: quando si applica la ritenuta sui compensi?

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Qualora sia organizzato un convegno con la partecipazione di relatori esteri, trova applicazione la ritenuta sui compensi?

A chiederlo è una società che organizza, nell’ambito della sua attività, convegni in ambito sanitario sia in Italia, che all’estero. A causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, molti convegni vengono organizzati con interventi a distanza via internet. Alcuni relatori non residenti in Italia possono effettuare i loro interventi in videoconferenza restando fisicamente in un altro Paese e possono utilizzare per i loro interventi del materiale (come slide o note) che sarà oggetto di cessione alla società istante a seguito del pagamento di un corrispettivo.

Questo corrispettivo ha rilevanza in Italia e, quindi, deve essere applicata la ritenuta in base a quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 266 del 17 maggio 2022, ha ricordato che la regola generale è che la base imponibile dell’Irpef per i soggetti non residenti è costituita esclusivamente dai redditi prodotti nel territorio italiano.

E si considerano prodotti nel territorio italiano i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio italiano, i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio italiano e, indipendentemente dalla circostanza che derivino da attività esercitate nel territorio italiano, i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa, oltre che di processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.

Secondo la normativa in materia, il compenso per un’attività di lavoro autonomo effettuata da un soggetto non residente deve essere assoggettato ad una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30 %, applicata dal sostituto d’imposta, soltanto se svolta in territorio italiano.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, secondo il commentario OCSE, rientrano nel concetto di informazioni a carattere scientifico (il cosiddetto “know how”) tutte le informazioni di quel tipo anche se non sono oggetto di categoria intellettuale protetta. Quindi, vi possono rientrare anche le informazioni rese dai medici che partecipano ai convegni alla società istante. E’ anche vero che, secondo lo stesso commentario, le informazioni cedute devono essere suscettibili di sfruttamento economico da parte di chi le utilizza. L’utilizzatore deve poter ricavare un beneficio dallo sfruttamento di tali informazioni a fronte del quale corrisponde una royalty.

Nel caso decritto nell’istanza di interpello, i relatori che partecipano ai convegni non diffondono uno “know how”, ma piuttosto forniscono una prestazione professionale di tipo divulgativo a carattere scientifico. Si tratta, pertanto, di un’attività di lavoro autonomo, anche occasionale, svolta da soggetti non residenti.

Quindi, in conclusione, la ritenuta sui compensi erogati ai relatori non residenti, con o senza partita Iva, dovrà essere applicata soltanto nel caso in cui gli stessi relatori svolgano la loro attività direttamente sul territorio italiano. E’ necessario, pertanto, che vi sia l’intervento in presenza del relatore.

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