In data 6 febbraio 2024, l’Amministrazione espone le nuove disposizioni valide per il periodo fiscale in atto. Riguardanti le nuove tariffe e fasce di reddito, detrazioni, addizionali e trattamento complementare. Mediante la circolare numero 2/E del 6 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni riguardanti le novità introdotte in materia di Irpef dal decreto legislativo numero 216/2023. Attuazione del primo modulo di riforma Irpef 2024. In base alla delega fiscale (legge numero 111/2023), il decreto legislativo ha previsto, tra l’altro, una temporanea ristrutturazione delle tariffe e delle fasce Irpef. Sia delle detrazioni d’imposta, della regolamentazione del trattamento complementare e l’abolizione della normativa relativa all’Aiuto alla Crescita Economica (Ace).
Revisione delle tariffe e delle fasce di reddito
Innanzitutto, la circolare illustra, limitatamente al periodo fiscale 2024, i nuovi intervalli di reddito e le relative tariffe introdotte dall’articolo 1, comma 1, del suddetto decreto, come segue:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro
- 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro
- 43% per i redditi che superano i 50.000 euro.
Rispetto alla normativa precedente (articolo 11, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Pertanto, solo per il 2024, la circolare specifica che è stata ridotta da quattro a tre il numero di intervalli di reddito e le relative tariffe. Il primo intervallo di reddito è stato aumentato a 28.000 euro mantenendo la stessa tariffa del 23%, assorbendo così il precedente secondo intervallo. Inoltre è stata eliminata la tariffa del 25%, precedentemente applicata al secondo intervallo per i redditi superiori a 15.000 euro e fino a 28.000 euro. Mentre il secondo e terzo intervallo, con le rispettive tariffe, rimangono invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto intervallo.
Modifica delle detrazioni da reddito di lavoro dipendente e assimilato
Successivamente, la circolare si concentra sull’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, che aumenta, sempre solo per il 2024. Da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione da reddito di lavoro dipendente (articolo 13, comma 1, lettera a). Il primo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Tale modifica si applica ai contribuenti con redditi da lavoro dipendente (escluse le pensioni e simili) e per alcuni redditi assimilati, se il reddito complessivo non supera i 15.000 euro.
Il documento chiarisce inoltre che, con questa modifica, viene esteso fino a 8.500 euro l’ammontare del reddito esente da imposta (no tax area). Per i titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati, equiparandolo a quanto già vigente per i pensionati. Viene precisato che la modifica riguarda solo il primo periodo dell’articolo 13, comma 1, lettera a). Del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, inoltre le altre disposizioni contenute nello stesso articolo rimangono invariate.
Trattamento integrativo
Sempre per il solo 2024, il decreto numero 216/2023 modifica il requisito per il riconoscimento del trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge numero 3/2020. Nello specifico, per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, il trattamento integrativo può essere concesso quando l’imposta lorda. Calcolata solo sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, supera la detrazione per i redditi da lavoro dipendente di 75 euro, rapportata al periodo di lavoro nell’anno. Tale riduzione mira a compensare l’aumento dell’importo della detrazione per i redditi da lavoro dipendente, che avrebbe potuto causare la perdita del beneficio per alcuni soggetti.
Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali: riforma Irpef
L’articolo 2 del decreto apporta alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali. Prevedendo per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, una riduzione di 260 euro dell’importo della detrazione spettante per l’anno 2024. In relazione agli oneri per i quali la detrazione è fissata al 19% (escluse le spese sanitarie), alle donazioni politiche e ai premi assicurativi per eventi calamitosi.
Adeguamento della disciplina delle addizionali all’Irpef
Infine, il documento si sofferma sull’adeguamento della disciplina delle addizionali regionali e comunali ai nuovi intervalli e alle nuove tariffe dell’Irpef. È previsto il differimento al 15 aprile 2024 del termine entro il quale ogni Regione, con una propria legge, può aumentare l’aliquota dell’addizionale regionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono determinare, entro lo stesso termine, per il solo 2024. Aliquote differenziate dell’addizionale regionale sull’Irpef in base agli intervalli di reddito vigenti per il 2023. Se le Regioni e le Province autonome non approvano entro il 15 aprile 2024 le leggi di modifica degli intervalli e delle tariffe, per il solo 2024 l’addizionale regionale si applica in base agli intervalli e alle tariffe del 2023.
Termine ultimo per la trasmissione dei dati
È stato differito al 15 maggio 2024 il termine per la trasmissione dei dati relativi alle modifiche dell’addizionale regionale all’Irpef per la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Viene chiarito che anche la disciplina delle addizionali comunali è stata adeguata alla nuova normativa Irpef. Infine, la circolare precisa che, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. È stata abolita la disciplina relativa all’Aiuto alla Crescita Economica (Ace), continuando ad applicarsi sino all’esaurimento dei relativi effetti le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.