NULL
Novità Irpef - Ires
4 Giugno 2021
4 Minuti di lettura

Rimborsi per acquisti di pc e tablet per didattica a distanza dei familiari: non è reddito di lavoro dipendente.

Scarica il pdf

Alcuni nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla riconducibilità nella categoria dei redditi di lavoro dipendente di somme erogate come rimborsi spese dai datori di lavoro ai propri dipendenti.

La società istante, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, intende riconoscere ai propri dipendenti un credito da utilizzare come rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di pc, tablet e laptop al fine di consentire la frequenza della didattica a distanza ai loro familiari.

La richiesta di rimborso, secondo quanto precisato dalla società istante, dovrà essere corredata da idonea documentazione rilasciata dall’istituto scolastico o dall’Università dal quale risulti lo svolgimento delle lezioni nella modalità a distanza.

Il credito potrà essere utilizzato dai dipendenti anche per ottenere un documento di legittimazione (voucher) per l’acquisto di pc, tablet o laptop presso i rivenditori convenzionati presenti nella piattaforma predisposta per queste prestazioni di welfare.

Il quesito posto dall’azienda riguarda il corretto trattamento fiscale da applicare a tale credito welfare. In particolare, sul valore del credito welfare utilizzato con le finalità suddette la società istante dovrà operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef?

Secondo l’istante, non vi sarebbe obbligo di applicare la ritenuta d’acconto dal momento che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni con finalità di educazione ed istruzione.

Nella Risoluzione n. 37 del 27 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disciplina contenuta all’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi secondo la quale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni contenute in contratti o accordi o regolamenti aziendali, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ed ai familiari per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Inoltre, secondo la stessa disciplina, il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è riconosciuto alle somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, e per la frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali e per borse di studio in favore degli stessi familiari.

Il datore di lavoro può erogare i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, e attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità in questione a titolo di rimborso di spese già sostenute. E’ necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo di tali somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, ricordato che, a seguito dell’emergenza sanitaria Coronavirus, sono stati emanati una serie di provvedimenti legislativi con i quali è stata sospesa la didattica in presenza ed è stata prevista l’adozione, da parte degli istituti scolastici ed universitari, di forme flessibili di organizzazione dell’attività didattica, in particolare nella modalità della didattica a distanza. In questo contesto, il pc, il tablet ed il laptop divengono strumenti necessari per garantire la frequenza delle “classi virtuali” e la relazione tra i docenti e gli studenti.

Si può, pertanto, affermare che il pc, il tablet ed il laptop divengono dispositivi fondamentali per consentire la didattica a distanza con finalità di educazione ed istruzione. Quindi, il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore dipendente per il loro acquisto non genera reddito di lavoro dipendente.

Ciò sempre a condizione che il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall’istituto scolastico o dall’Università che attesti che le lezioni si siano svolte attraverso la didattica a distanza.

Analoghe considerazioni valgono nell’ipotesi in cui la piattaforma welfare creata dal datore di lavoro consenta l’acquisto dei dispositivi informatici tramite documenti di legittimazione (i cosiddetti “voucher“). Affinché trovi applicazione il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, è necessario che il lavoratore dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall’istituto scolastico o dall’Università dalla quale risulti che le lezioni si siano svolte nella modalità della didattica a distanza.

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto