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26 Luglio 2019

Ripartizione della detrazione per figli a carico: valgono le regole generali anche se un genitore applica il regime forfettario

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Con la Risoluzione n. 69 del 22 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo alla ripartizione della detrazione fiscale prevista per i figli a carico in presenza di redditi assoggettati al regime forfettario.

L’istante è un lavoratore dipendente ed è coniugato con una libera professionista che applica il regime forfettario.

A tal proposito, ricordiamo che i contribuenti che aderiscono al regime forfettario possono dedurre soltanto i contributi previdenziali versati.

Per quanto riguarda la ripartizione della detrazione per i figli a carico, la regola del Testo Unico delle Imposte sui Redditi dispone che la detrazione in questione è ripartita nella misura del 50 % tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati oppure, previo accordo tra gli stessi genitori, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, la moglie, quindi, risulterebbe esclusa dalla possibilità di beneficiare della detrazione fiscale, indipendentemente dalla circostanza che il suo reddito sia o meno superiore a quello del marito. Il contribuente istante, affinché il nucleo familiare non perda in parte il beneficio fiscale, ritiene di poter fruire della detrazione per i figli a carico nella misura del 100 %.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, secondo la normativa in materia, la regola della ripartizione della detrazione al 50 % tra i genitori può essere derogata nella sola ipotesi nella quale vi sia un accordo tra i genitori riguardo all’attribuzione dell’intera detrazione al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. L’accordo può intervenire anche quando non vi sia l’incapienza dell’imposta dovuta da parte di uno dei genitori.

Con riferimento alle regole applicabili ai contribuenti che beneficiano del regime forfettario, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il reddito determinato secondo i criteri di tale regime rileva, unitamente al reddito complessivo, ai fini della determinazione del limite per considerare i familiari fiscalmente a carico.

Il reddito determinato secondo i criteri del regime forfettario, inoltre, rileva, al lordo dei contributi previdenziali, ai fini della comparazione del reddito più elevato richiesta per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per i figli a carico per l’intero importo.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che l’istante potrà fruire della detrazione fiscale per i figli a carico nella misura del 100 % soltanto qualora possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito della moglie. Ai fini della comparazione dei redditi tra i coniugi rileverà il reddito prodotto dalla moglie, così come determinato secondo le regole del regime forfettario, al lordo dei contributi previdenziali, insieme agli altri redditi eventualmente conseguiti dalla donna.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, evidenziato la possibilità per la contribuente professionista di optare per il regime ordinario di tassazione qualora l’applicazione di tale regime risulti più conveniente rispetto al regime forfettario.

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