Superbonus ed esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura. L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo quesito in merito.
Gli istanti sono due proprietari di un immobile che costituisce un edificio unifamiliare. Hanno affidato ad una società l’esecuzione di interventi finalizzati al miglioramento energetico dell’unità immobiliare. Si tratta di interventi che presentano i requisiti per beneficiare del Superbonus. Gli istanti, inoltre, hanno concordato con la società che si è occupata dell’esecuzione dei lavori il pagamento del corrispettivo con applicazione dello “sconto in fattura”.
Secondo quanto rappresentato dagli istanti, il 29 dicembre 2021, il prestatore dell’opera, a fronte dell’esecuzione di una prima parte dei lavori, ha emesso una fattura relativa al pagamento di un acconto. In tale occasione, veniva applicato lo sconto in fattura e, pertanto, l’importo dovuto indicato era pari a zero.
Al momento della predisposizione del visto di conformità, elemento indispensabile per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura in relazione alla fattura emessa nel 2021, il professionista incaricato dal prestatore verificava la mancanza dell’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia di interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Si trovava, conseguentemente, nell’impossibilità di rilasciare il visto di conformità.
L’asseverazione veniva rilasciata soltanto in un momento successivo, a seguito della conclusione dei lavori, a giugno del 2022.
Pertanto, il prestatore aveva erroneamente indicato l’applicazione dello sconto in fattura nella fattura emessa a dicembre del 2021. Al momento dell’emissione della fattura, infatti, non erano ancora maturati i presupposti per consentire ai proprietari istanti il valido esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura. E non essendosi perfezionata l’opzione per lo sconto in fattura, la relativa comunicazione non era stata inviata entro il termine del 29 aprile 2022. Come è possibile sanare tale errore?
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 581 del 5 dicembre 2022, ha evidenziato che, anche nel caso di opzione per l’utilizzo della detrazione fiscale del Superbonus nella forma alternativa dello sconto in fattura, occorre fare riferimento alle spese sostenute, ossia alle spese effettivamente pagate. Inoltre, affinché l’opzione per lo sconto in fattura risulti perfezionata, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l’asseverazione riguardo alla congruità delle spese sostenute.
E’ richiesto, altresì, che l’opzione per lo sconto in fattura risulti espressamente nella fattura che documenta le spese alle quali è applicato.
L’opzione per lo sconto in fattura, infine, deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione. Tale termine è stato posticipato al 29 aprile per l’anno 2022. Il mancato, intempestivo o irregolare invio di tale comunicazione rende inefficace l’opzione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non ricorrono i presupposti per l’emissione di una nota di credito a storno della fattura del dicembre del 2021. Si tratta, infatti, di un documento fiscale che, pur riportando l’indicazione dello “sconto in fattura” in assenza dei relativi presupposti, riporta correttamente l’imponibile e l’importo dell’Iva, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito. Si tratta, pertanto, di una fattura corretta dal punto di vista fiscale.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il prestatore potrà comunque integrare l’originaria fattura con un documento separato di natura extra fiscale, per documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto (non perfezionatosi a seguito del mancato invio della comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione) e rilevare l’importo da saldare.
Gli istanti potranno saldare il corrispettivo pattuito nel 2022 e procedere con la detrazione delle spese sostenute o optare per la cessione del credito d’imposta corrispondente all’importo della detrazione allo stesso fornitore o a terzi, al più tardi entro il mese di marzo del 2023 (termine di vigenza dell’agevolazione).
L’Agenzia delle Entrate ha, infine, ricordato che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo compreso tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
Pertanto, nel caso descritto nell’istanza di interpello, dal momento che la fattura del 2021 comprende sia spese riferite agli interventi “trainanti”, che spese riferite agli interventi “trainati”, ma la spesa relativa agli interventi “trainati” verrà sostenuta nel 2022, successivamente alla chiusura dei lavori per gli interventi “trainanti”, gli istanti potranno usufruire del Superbonus ed esercitare l’opzione per la cessione del relativo credito d’imposta soltanto per gli interventi “trainanti”, mentre per gli interventi “trainati” potranno fruire delle detrazioni fiscali e cedere i relativi crediti d’imposta sulla base delle disposizioni vigenti che prevedono altre agevolazioni fiscali (detrazioni per ristrutturazioni edilizie e per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti).