string(14) "sidebar attiva"
Novità Irpef - Ires
11 Novembre 2022
4 Minuti di lettura

Sì al regime agevolato per impatriati al lavoratore trasferito nella controllata italiana.

Scarica il pdf

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo al regime speciale per i lavoratori impatriati.

L’istante è un cittadino italiano residente all’estero dal 1998 dove ha lavorato per una società inglese capogruppo di un gruppo societario. Dal 2015, l’istante ha lavorato presso la sede di Londra della capogruppo con il ruolo di CEO ed ha ricoperto funzioni di amministratore anche in due società controllate inglesi e nella società controllata italiana.

Da settembre del 2022, l’istante è stato trasferito in Italia per lo svolgimento di nuove ed ulteriori mansioni presso la società controllata italiana nella quale, quando era all’estero, rivestiva già la carica di amministratore. Il nuovo rapporto di lavoro con la società italiana non prevede il mantenimento di alcun diritto che possa essere maturato dall’istante con la società inglese. Ogni rapporto con quest’ultima società è cessato il 31 agosto 2022, senza alcun effetto riflesso sul nuovo rapporto di lavoro con la società controllata italiana.

La richiesta dell’istante riguarda la possibilità di fruire del regime agevolato per i lavoratori impatriati a partire dal 2023. Costituisce un ostacolo all’accesso al regime in questione la circostanza del mantenimento da parte dell’istante delle cariche amministrative assunte nel corso del precedente rapporto di lavoro con il precedente datore di lavoro inglese e la circostanza che, prima del rientro in Italia, l’istante abbia anche ricoperto l’incarico di amministratore della società italiana nuovo datore di lavoro?

Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, reso nella Risposta n. 524 del 25 ottobre 2022, tenendo conto anche di chiarimenti espressi in precedenza in materia, la disciplina del regime degli impatriati non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante in Italia. Pertanto, possono accedere al regime agevolato i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero o i cui committenti, in caso di lavoro autonomo o di impresa, siano non residenti in Italia.

Inoltre, non è esclusa la possibilità di accedere al regime per i lavoratori impatriati nel caso in cui l’attività lavorativa sia stata prestata presso società appartenenti allo stesso gruppo societario del nuovo datore di lavoro.

Con riferimento al caso descritto nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, dal momento che l’istante non si è trasferito all’estero in posizione di distacco, non sarà necessario, ai fini dell’applicazione del regime speciale dei lavoratori impatriati, verificare se il rientro del lavoratore in Italia sia la conseguenza della naturale scadenza del distacco e, quindi, sia in sostanziale continuità con la precedente posizione lavorativa oppure sia determinato da altri elementi che possano essere considerati funzionali agli scopi del regime agevolato.

L’istante ha acquisito la residenza fiscale nel nostro Paese ed ha cominciato a svolgere la nuova attività lavorativa in territorio italiano. Ciò corrisponde pienamente alla finalità del regime speciale in questione che è quella di favorire l’acquisizione di forza lavoro qualificata in Italia, indipendentemente dalla residenza del datore di lavoro.

Non sono, quindi, da considerarsi ostative ai fini dell’applicazione del regime agevolato dei lavoratori impatriati né la circostanza che l’istante mantenga la carica amministrativa acquisita nel corso del precedente rapporto di lavoro con la società capogruppo inglese, né che, durante il rapporto di lavoro con la stessa società, abbia ricoperto l’incarico di amministratore nella società controllata italiana prima del trasferimento in Italia.

La conclusione è che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa in materia, l’istante potrà beneficiare del regime agevolato per i lavoratori impatriati a partire dal periodo d’imposta nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia.

Articoli correlati
12 Luglio 2024
Sistema tessera sanitaria: aggiunte nuove funzionalità

Il sistema tessera sanitaria è stato recentemente aggiornato per includere nuove...

12 Luglio 2024
Aggiornamento dei Paesi dello scambio automatico conti finanziari

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato un decreto, disponibile...

12 Luglio 2024
Come correggere le anomalie degli aiuti di Stato non registrati

L’Amministrazione finanziaria comunica ai contribuenti le irregolarità che hanno...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto