string(14) "sidebar attiva"
Novità Irpef - Ires
15 Aprile 2022
3 Minuti di lettura

Somme corrisposte dalle Università ad integrazione delle borse di studio “Erasmus”: si applica Irpef ed Irap.

Scarica il pdf

Quale rilevanza ai fini Irpef ed Irap delle somme corrisposte dalle Università ad integrazione delle borse di studio “Erasmus+”?

Un’Università che partecipa a diversi progetti finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del programma “Erasmus+” ha presentato istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate. In particolare, per portare avanti tale programma, l’Università istante eroga delle borse di studio per la mobilità internazionale dei propri studenti che beneficiano dell’esenzione Irpef.

L’istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate che, per l’anno accademico 2021/2022, intende cofinanziare con propri fondi le borse di studio comunitarie “Erasmus+” erogate agli studenti. L’intervento dell’Università con fondi propri si è reso necessario, secondo quanto precisato dall’istante medesima, in quanto il finanziamento comunitario, che viene calcolato sulla base del numero dei partecipanti degli ultimi due anni (ridotto notevolmente a causa della pandemia), non è sufficiente a garantire l’erogazione di tutte le mensilità richieste dagli studenti vincitori. Inoltre, l’Università istante intende erogare delle borse di studio integrative delle borse comunitarie “Erasmus+” a seguito della proroga nell’anno accademico 2021/2022 dell’utilizzo dei fondi che erano stati destinati all’anno accademico 2020/2021. L’Università, infatti, interverrebbe con propri fondi per coprire la differenza tra le borse di studio di un anno e dell’altro, così da garantire lo stesso importo a tutti i partecipanti al programma a prescindere dall’anno di finanziamento.

Le somme corrisposte dall’Università istante con fondi propri ed a integrazione a vario titolo delle borse di studio “Erasmus+” possono essere assoggettate al regime di esenzione ai fini Irpef ed Irap già previsto per il precedente programma comunitario “Socrates”?

Nella Risposta n. 179 del 6 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disposizione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi in base alla quale vengono assimilate ai redditi di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario di tale somme non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato anche una Risoluzione del 2009 con la quale è stato chiarito che, in deroga al regime generale di imponibilità delle borse di studio, sono da riconoscersi come esenti Irpef le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero. Sono da considerarsi esenti Irpef anche le borse di studio corrisposte agli studenti universitari dalle Regioni e quelle corrisposte nell’ambito del programma comunitario “Socrates”, comprese le somme aggiuntive corrisposte dalle Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746,85 Euro.

Con riferimento alle borse di studio erogate nell’ambito del programma comunitario “Erasmus+”, l’Agenzia delle Entrate ha, altresì, richiamato la disposizione della Legge di Stabilità per il 2016 secondo la quale, per l’intera durata del programma comunitario stesso, alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate in favore degli studenti delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si applicano le esenzioni previste dal Decreto Legge n. 105 del 2003 (esenzione Irpef ed Irap).

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, affermato che, per entrambe le situazioni descritte nell’istanza di interpello, non è applicabile la normativa che prevede l’esenzione Irpef per le borse di studio “Socrates”. Questo perché le disposizioni normative che prevedono l’esenzione hanno un ambito ben delimitato e le borse di studio “Erasmus+” non possono essere considerate come una particolare applicazione del programma comunitario “Socrates”. La normativa di esenzione non più certamente essere oggetto di interpretazione estensiva.

La conclusione espressa è, pertanto, che le somme erogate dall’Università istante con fondi propri e ad integrazione a vario titolo delle borse di studio “Erasmus+” rilevano ai fini Irpef e ai fini della determinazione della base imponibile dell’Irap dell’Università stessa.

Articoli correlati
12 Luglio 2024
Sistema tessera sanitaria: aggiunte nuove funzionalità

Il sistema tessera sanitaria è stato recentemente aggiornato per includere nuove...

12 Luglio 2024
Aggiornamento dei Paesi dello scambio automatico conti finanziari

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato un decreto, disponibile...

12 Luglio 2024
Come correggere le anomalie degli aiuti di Stato non registrati

L’Amministrazione finanziaria comunica ai contribuenti le irregolarità che hanno...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto