La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 961 del 21 gennaio 2015, ha affermato che il Giudice di merito non può desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione, ai fini dell’applicazione dell’Irap, dal solo fatto che l’esercente un’attività artistica disponga di un agente e stipuli contratti con una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, dei due rapporti giuridici e senza prendere in esame le prove fornite dal contribuente.
Considerazioni simili, inoltre, secondo la Cassazione, devono riferirsi anche alla posizione di uno sportivo che dispone di contatti con società estere per la cura dell’immagine e dell’attività agonistica e che, per loro tramite, stipula contratti con sponsor, circostanza che non pare di per se stessa sufficiente a dimostrare che il contribuente svolga la propria attività agonistica attraverso forme di organizzazione propria.
La Suprema Corte ha, quindi, cassato la decisione d’appello che si era discostata da tali criteri. Il Giudice di merito, in sede di rinvio, dovrà procedere ad uno specifico e motivato esame e ad una accurata rilevazione e valutazione del materiale probatorio depositato dalle parti, osservando rigorosamente il principio di diritto enunciato dalla Cassazione.