Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali (Ias/Ifrs) riguardante i piani di stock option comporta delle implicazioni fiscali specifiche, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 25 del 29 gennaio 2024.
Il passaggio dai principi contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali (Ias/Ifrs) è un processo complesso che coinvolge l’adeguamento delle pratiche contabili delle aziende per conformarsi agli standard globali. Questo passaggio è spesso motivato dalla necessità di migliorare la trasparenza, la comparabilità e l’affidabilità delle informazioni finanziarie.
Le opzioni di stock: quando sono deducibili ai fini dell’Ires
In sintesi, l’Agenzia stabilisce che i costi relativi ai piani di stock option sono deducibili ai fini dell’Ires solo per l’anno in cui avviene il passaggio alle norme Ias/Ifrs. Ciò significa che i costi sostenuti in anni precedenti, quando tali componenti non erano rilevanti nel conto economico secondo i principi contabili nazionali, non possono essere dedotti fiscalmente.
I piani di stock option sono un elemento significativo nelle pratiche di remunerazione delle aziende, in quanto offrono ai dipendenti e ai collaboratori la possibilità di acquistare azioni dell’azienda a un prezzo fissato in anticipo, al fine di incentivare la loro partecipazione al successo dell’azienda.
L’Ifrs 2 fornisce le linee guida per la contabilizzazione delle operazioni con pagamento basato su azioni, inclusi i piani di stock option. Questo standard richiede che le aziende rilevino i costi derivanti da tali piani nei loro bilanci, trattandoli come attività o costi, a seconda delle circostanze, e registrando una corrispondente variazione del patrimonio netto.
Nel caso specifico, la società ha effettuato il passaggio agli standard internazionali a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Di conseguenza, i costi relativi ai piani di stock option sono stati contabilizzati nell’anno 2021 e sono deducibili ai fini Ires.
Se manca la rivelazione dei piani stock option
Per quanto riguarda gli anni precedenti, l’Agenzia chiarisce che la mancata rilevazione contabile dei piani di stock option nei bilanci redatti secondo le norme nazionali non ha avuto conseguenze fiscali rilevanti. Tuttavia, questa deducibilità non si estende agli anni precedenti al passaggio agli standard internazionali.
La deducibilità fiscale dei costi relativi ai piani di stock option dipende dalle normative fiscali vigenti nel paese di operatività dell’azienda. In alcuni casi, come nel testo elaborato, l’Agenzia delle Entrate specifica le condizioni e le limitazioni per la deducibilità di tali costi ai fini dell’Ires e dell’Irap.
Inoltre, è importante notare che il passaggio agli standard internazionali può comportare impatti significativi sulla situazione finanziaria e fiscale delle aziende, richiedendo un’attenta pianificazione e gestione dei rischi durante il processo di transizione.
Infine, la risposta dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarezza e orientamento alle aziende che si trovano nell’ambito di un passaggio contabile e fiscale da normative nazionali a standard internazionali, aiutandole a comprendere le implicazioni fiscali dei loro piani di stock option e altri aspetti contabili.
Va notato che, per l’Irap, i costi per il personale sono esclusi dalla base imponibile, ma i costi relativi ai piani di stock option possono essere dedotti solo per l’anno 2021, secondo il principio generale.