La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8706 del 15 aprile 2014, ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, confermando la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale impugnata.
In quest’ultima sentenza, i Giudici di merito avevano sostenuto che le due circostanze prospettate dalla contribuente (destinataria di un avviso di accertamento Irpef, Irap ed Iva, fondato sugli studi di settore), ossia l’infarto che aveva colpito il coniuge e soprattutto la nascita di un figlio risalente all’anno precedente a quello dell’accertamento, erano tali da vincere la presunzione derivante dall’applicazione degli studi di settore.
La Corte di Cassazione ha affermato che è nella comune esperienza che i bambini molto piccoli impongono cure parentali che riducono il tempo e le energie che la madre può dedicare all’attività lavorativa.
Inoltre, la Suprema Corte ha anche evidenziato che è di comune esperienza che un infarto può turbare l’organizzazione di vita del coniuge del paziente a prescindere dalla prognosi. A tal proposito, l’infarto che aveva colpito il marito della contribuente risultava privo di quantificazione prognostica.