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Novità Irpef - Ires
24 Marzo 2022
4 Minuti di lettura

Sì al Superbonus anche se i condomini hanno già ricevuto un contributo per la ricostruzione post sisma.

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Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla cumulabilità tra il Superbonus ed i contributi riconosciuti per la ricostruzione dopo il verificarsi di eventi sismici.

A presentare istanza di interpello è stato l’amministratore di un condominio danneggiato dal sisma dell’Aquila del 2009. L’edificio è stato classificato nella categoria di agibilità “B” riconosciuta agli edifici per i quali mancano danni strutturali ed è conservata la capacità portante. Per gli interventi di ristrutturazione da realizzare, i condomini hanno ricevuto un contributo statale. Tali interventi hanno permesso all’edificio di riacquistare la piena agibilità, ma non hanno comportato né una riqualificazione energetica, né una riduzione del rischio sismico.

Successivamente, a seguito degli eventi sismici del Centro Italia del 2016, dei tecnici incaricati dal condominio hanno redatto un’apposita perizia dalla quale è emerso che la struttura dell’edificio presentava delle carenze e che era necessario intervenire con dei lavori urgenti. I condomini hanno valutato la possibilità di procedere con la demolizione e la ricostruzione dell’edificio e di richiedere l’applicazione del Superbonus per tali interventi.

L’istante ha richiamato la Risoluzione del 23 aprile 2021 riguardante la cumulabilità dell’agevolazione del Superbonus con i contributi pubblici riconosciuti per la ricostruzione successiva ad eventi sismici. In questo documento di prassi, viene affermata la limitazione della possibilità di accedere all’agevolazione alla parte eccedente il contributo statale post sisma. Ma quando si applica questa regola?

Quando per gli stessi interventi si usufruisce dei contributi pubblici per la ricostruzione e contestualmente del Superbonus o quando l’agevolazione fiscale si riferisce ad interventi per i quali in passato si sia già beneficiato di contributi pubblici? Oppure si tratta di una regola che trova applicazione a tutti i casi in cui sono erogati contributi per la ricostruzione?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 134 del 21 marzo 2022, ha ricordato la normativa in materia di Superbonus. Secondo quanto disposto dal “Decreto Rilancio”, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’agevolazione prevista per interventi di riqualificazione energetica spetta per gli importi eccedenti il contributo riconosciuto per la ricostruzione. Secondo quanto previsto dallo stesso “Decreto Rilancio” a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2021, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2019 nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, le agevolazioni previste per interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione.

Quindi, la disciplina in materia prevede che, in caso di erogazione di contributi statali per la ricostruzione di immobili danneggiati da eventi sismici, il Superbonus spetta per la parte delle spese eccedente i contributi stessi.

Si tratta di una regola che è stata confermata anche in occasione della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2021 richiamata dall’istante. Nella Risoluzione in questione, è stato generalizzato il principio secondo il quale, in presenza di contributi concessi in base ad ordinanze commissariali adottate a seguito di eventi sismici, è possibile fruire anche delle agevolazioni fiscali previste per interventi edilizi, sia pur limitatamente alle spese eccedenti i contributi stessi. Inoltre, è stato chiarito, in tale occasione, che il diritto al Superbonus non viene meno nell’ipotesi di interventi realizzati su immobili per i quali siano stati riconosciuti, in precedenza, dei contributi pubblici per la riparazione o la ricostruzione di edifici privati danneggiati da eventi sismici.

A tal proposito, è stata attribuita rilevanza alla circostanza che il contributo pubblico è riconosciuto per finanziare interventi indispensabili per ripristinare l’edificio danneggiato o distrutto dal sisma, mentre le agevolazioni fiscali, come il Superbonus, spettano per interventi specifici finalizzati al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico dell’edificio o finalizzati all’efficientamento energetico dell’edificio stesso.

Con la Risoluzione del 2021 è stato, altresì, chiarito che il Superbonus spetta per lo stesso intervento soltanto con riferimento alle spese che eccedono il contributo pubblico riconosciuto per la ricostruzione post sisma. Nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione di edifici danneggiati da eventi sismici già realizzati e finanziati con contributi pubblici, il Superbonus spetta con riferimento alle spese sostenute per opere di consolidamento degli stessi edifici, anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione nell’ambito di una ristrutturazione edilizia. La detrazione del Superbonus verrà riconosciuta nei limiti massimi previsti dalla normativa in materia e considerando le spese sostenute per tali opere di consolidamento, senza sottrarre i contributi in precedenza ottenuti per la ricostruzione.

Con riferimento al caso specifico descritto nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’intervento che i condomini intendono realizzare è un intervento di demolizione e ricostruzione finalizzato all’efficientamento energetico e sismico dell’edificio. Si tratta di un intervento autonomo ed ulteriore rispetto a quello per il quale gli stessi condomini hanno ricevuto un contributo per il ripristino dell’agibilità dell’edificio a seguito del sisma del 2009.

Quindi, secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto di tutte le condizioni indicate dalla normativa in materia, sarà possibile fruire del Superbonus a condizione che l’intervento realizzato consenta il conseguimento dei livelli di prestazione richiesti dalle norme che regolano l’agevolazione, avendo come punto di partenza lo stato dell’edificio prima dell’inizio dei lavori. I livelli raggiunti dovranno essere asseverati da tecnici abilitati e da professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la concessione di contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati dal sisma non costituisce, infatti, di per sé una causa ostativa all’applicazione delle agevolazioni fiscali.

La conclusione espressa è, pertanto, che, in presenza di tutte le asseverazioni ed attestazioni richieste dalla normativa in materia e nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa stessa, sarà possibile per i condomini fruire del Superbonus, senza sottrarre dalle spese sostenute per i nuovi lavori il contributo pubblico già ricevuto per gli interventi realizzati a seguito dei danni derivanti dal sisma del 2009.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, ricordato che, per gli interventi effettuati dai condomini, è previsto che la detrazione del Superbonus spetti nella misura piena del 110 % per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, nella misura del 70 % per le spese sostenute nel 2024 e nella misura del 65 % per le spese sostenute nel 2025.

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