L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni introdotte con la Legge di Bilancio per il 2022 in merito all’agevolazione del Superbonus per gli interventi realizzati nei territori colpiti da eventi sismici. Lo ha fatto nella Risoluzione n. 8 del 15 febbraio 2022.
La Legge di Bilancio per il 2022 ha previsto che, per gli interventi effettuati nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione fiscale del Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura piena del 110 %.
La nuova disposizione richiama la seguente disciplina.
Nei Comuni colpiti dal terremoto, il Superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica spetta per l’importo che eccede il contributo previsto per la ricostruzione. Inoltre, in alternativa al contributo per la ricostruzione, i limiti delle spese ammesse al Superbonus sostenute entro il 30 giugno 2022 possono essere aumentati del 50 % in caso di interventi di ricostruzione riguardanti edifici danneggiati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo il 2008 nei Comuni nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e in caso di interventi riguardanti edifici danneggiati dal sisma in Comuni indicati in appositi elenchi. Ancora, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° gennaio 2009 nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus per gli interventi di adozione di misure antisismiche spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Le regole suddette si applicano alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o la ricostruzione di edifici a seguito del verificarsi di eventi sismici. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che tali contributi non trovano applicazione nel caso in cui il danno sia preesistente all’evento sismico e nel caso in cui il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato.
Infatti, ai fini della fruizione dei contributi per la ricostruzione, è necessario che sia accertata l’esistenza della connessione tra il danno dell’immobile e l’evento sismico e che sia attestato il livello del danno.
La nuova disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2022 nella disciplina del Superbonus, quindi, non si applica ad interventi effettuati su edifici che, sia pur situati nei Comuni colpiti da eventi sismici richiamati nelle norme, non hanno subito danni derivanti da tali eventi sismici.
La proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione del Superbonus nella misura piena del 110 % si applica, riassumendo, agli interventi ammessi all’agevolazione effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato, mediante adeguata documentazione, il nesso causale tra il danno dell’immobile e l’evento sismico, situati in uno dei Comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che l’aumento del 50 % della spesa ammessa al Superbonus in alternativa al contributo previsto per la riparazione o la ricostruzione degli edifici a seguito del terremoto riguarda le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per le quali il Superbonus spetta nella misura piena del 110 %.