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9 Giugno 2017

Svalutazione dei crediti: in una Risoluzione, la corretta interpretazione delle norme

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in materia di svalutazione dei crediti e di corretta interpretazione dell’articolo 106 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Le indicazioni dell’Agenzia sono state inserite nella Risoluzione n. 65 dell’8 giugno 2017.

In particolare, la società istante è una società che svolge attività di grossista di energia elettrica e gas. Tale società ha spiegato di maturare ingenti crediti commerciali nei confronti dei clienti e che i crediti vengono valutati periodicamente, con conseguente iscrizione della loro svalutazione nel conto economico.

L’Agenzia delle Entrate, per chiarire le questioni poste alla sua attenzione dalla società istante, ha, dapprima, richiamato la normativa in materia, che ha alla base l’esigenza di introdurre maggiori condizioni di certezza nella determinazione del reddito imponibile, in un ambito caratterizzato, invece, da notevole incertezza.

In particolare, il primo comma dell’articolo 106 del TUIR stabilisce che le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 % del loro valore nominale o del loro valore di acquisizione. Inoltre, la deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 % del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti dal bilancio alla fine dell’esercizio.

Il secondo comma dell’articolo 106 del TUIR prevede, inoltre, che se, in un esercizio, l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 % del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio medesimo.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, richiamato il proprio orientamento giù espresso in precedenza, da seguire per una corretta interpretazione delle norme suddette. Secondo tale interpretazione:

  • il confronto con il 5 % del valore nominale o di acquisizione dei crediti, necessario per stabilire se si è rispettato il limite previsto dalla normativa per la deduzione fiscale della svalutazione, deve essere effettuato considerando il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti, e non le svalutazioni e gli accantonamenti complessivamente imputati in bilancio;
  • se, in un esercizio, l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 % del valore nominale o di acquisizione dei crediti, è l’eccedenza che concorre a formare il reddito dell’esercizio e non tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell’esercizio.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non sussiste, ad oggi, un orientamento giurisprudenziale consolidato in contrasto con le proprie conclusioni suddette.

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