Il 6 Febbraio 2024, si apre la possibilità per il contribuente di versare l’imposta dovuta sulle mance concesse dai clienti attraverso il modello F24. Nel caso in cui il sostituto d’imposta non abbia adempiuto al suo dovere di trattenere tale imposta.
Imposta sulle mance e codici tributo
Si sottolinea che l’imposta sulle mance dovuta da bar e strutture ricettive, quando non si trattiene dal sostituto d’imposta e sussistono i presupposti. Questa può essere applicata dal contribuente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Per tale specifico scenario, l’Agenzia delle Entrate, tramite la risoluzione numero 11 del 6 febbraio 2024, introduce il codice tributo “1838”. Che è stato denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF” e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di gratifica, applicata in sede di dichiarazione. Attraverso l’Articolo 1, commi da 58 a 62, della legge numero 197 datata 29 dicembre 2022″.
Compilazione modello F24 con tassa sulle mance
Nel momento in cui si compila il modello F24, questo codice tributo è da inserire nella sezione “Erario”. Accanto alle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, o in quella “importi a credito compensati”. Specificando l'”Anno di riferimento” che corrisponde all’anno d’imposta per cui si sta effettuando il versamento o a quello cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Introduzione della tassazione sulle mance
La tassazione sulle mance si introduce ed è regolamentata dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 58 a 62, della legge numero 197/2022). Tale disposizione ha stabilito che le somme devolute dai clienti al personale impiegato nei bar e nelle strutture ricettive costituiscono redditi di lavoro dipendente. Salvo rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Oltre che delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5%.
Conseguentemente, la risoluzione numero 16/2023 ha creato i codici tributo per i casi in cui l’imposta è applicata dal sostituto (vedi articolo “Imposta sostitutiva sulle gratifiche, i codici per le entrate”).
Con l’odierna risoluzione, invece, viene introdotto il codice “1838” da utilizzare quando il tributo è applicato direttamente dal contribuente durante la presentazione della dichiarazione dei redditi.